I Giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 52007 del 6 dicembre 2016, hanno stabilito che anche un´interruzione momentanea, purchè di durata non irrilevante, può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio.
I giudici della Seconda Sezione sono stati chiamati a valutare il ricorso proposto dalla difesa dell´imputato che era stato condannato dalla Corte di Appello di Trento per essersi reso colpevole del reato di interruzione di pubblico servizio poichè l´imputato (medico) aveva interrotto il servizio di assistenza medico turistica presso l´ambulatorio durante l´orario di lavoro.
La difesa fondava la propria impugnazione sulla circostanza che l´assenza dall´ambulatorio si doveva considerare irrilevante perchè di breve durata e anche in considerazione del fatto che il medico era tenuto ad assicurare la sua presenza giornaliera per solo due ore, pertanto nessun turbamento o danno è stato creato in quanto detto particolare servizio era destinato alla presenza turistica in un piccolo centro di montagna.
I Giudici hanno invece disatteso, sul punto, la tesi della difesa del ricorrente, infatti hanno avuto modo di evidenziare che l´assenza, seppur momentanea del medico, ha creato turbamento nell´utenza e gli stessi infermieri presenti hanno dovuto dirottare i pazienti presso il più vicino Pronto Soccorso. Pertanto tali elementi sono stati ritenuti dai giudici di legittimità, sufficienti ad integrare il reato di cui all´art. 340 c.p. (ex multis vedi: Sez. 5, sent. n. 15388 del 6/3/2014, Rv. 260217). I giudici della Corte territoriale ebbero modo infatti di accertare come l´imputato non solo non assicurò la propria presenza in ambulatorio nell´orario stabilito, ma non fu neppure disponibile ad interloquire a fronte di chiamate presso l´utenza telefonica mobile comunicata per l´espletamento del servizio.
In ordine all´elemento soggettivo, i giudici della Seconda Sezione ne hanno affermato la sussistenza, infatti, ai fini della configurabilità dell´elemento psicologico del delitto di cui all´art. 340 c.p., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l´interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, sent. n. 39219 del 9/04/2013, Rv. 257081). Nel caso di specie è assai inverosimile la tesi sostenuta dalla difesa che il proprio assistito non aveva avuto cognizione che dal suo comportamento si sarebbe potuto creare disservizio e turbamento.
Il ricorso, pertanto, per le motivazioni accennate sopra e per gli altri motivi indicati in sentenza è stato dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processualiin favore della Cassa delle ammende.
Si allega sentenza
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