Saranno le sezioni unite a decidere se l´indagato può fare ricorso in Cassazione, contro il provvedimento con il quale il Gip respinge la richiesta di archiviazione e dispone la formulazione di imputazione per un reato diverso da quello per il quale il Pubblico ministero aveva chiesto l´archiviazione. La sesta sezione civile della Suprema corte, (ordinanza 57598) chiede di risolvere il contrasto sulla questione di diritto analizzata anche nell´ordinanza interlocutoria.
I giudici si sono trovati a decidere sul ricorso proposto da un indagato contro l´ordine di imputazione coatta emesso dal gip per violenza privata: un reato diverso da quello per il quale era stato iscritto nel registro degli indagati per il quale il Pm aveva chiesto l´archiviazione.
La Cassazione dà conto della una divergenza di opinioni. Per le Sezioni unite (4319/2013) é un atto abnorme, perché al di fuori dei poteri del Gip, l´ordine di imputazione coatta sia se emesso nei confronti di una persona non indagata, sia se diretto ad un indagato per reati diversi da quelli per i quali il Pm ha chiesto di archiviare. Il Gip dovrebbe limitarsi ad ordinare l´iscrizione nel registro delle notizie di reato, per evitare che l´organo giudicante invada il campo della pubblica accusa. Chiarito che l´atto é abnorme la giurisprudenza si è spaccata sui soggetti legittimati a ricorrere. Secondo un primo orientamento l´impugnazione è possibile solo per il Pm perché non è previsto dall´ordinamento un diritto dell´indagato a impugnare l´ordine di imputazione coatta del Gip, anche se il il Pm non ha ancora iscritto il suo nome nel registro. In questa fase, infatti, ad interloquire sono solo il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero. La tesi opposta sostiene invece la legittimazione dell´indagato a fare ricorso (34881/2016), contro un provvedimento affetto da un vizio radicale, per il potere esorbitante esercitato dal Gip, che "travolge" sia le prerogative del Pm sia il diritto di difesa del soggetto non sottoposto a indagini per un determinato fatto, che si troverebbe ad essere ad essere, proprio per quella condotta, perseguito penalmente in violazione delle regole processuali sul contraddittorio. E, in assenza di una "reazione" del Pm, l´indagato sarebbe sottoposto ad azione penale senza la garanzia del "confronto".
Fonte: Sole24Ore