Con la pronuncia n. 20385 dello scorso 26 luglio, la II sezione civile della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla necessità o meno di cumulare redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale dei coniugi, ha confermato la rilevanza, ai fini del calcolo, dei soli redditi del coniuge istante, posto che l'esclusione del cumulo, già riconosciuta per il procedimento contenzioso di separazione giudiziale, vale anche per il procedimento di separazione su base concordata, in quanto, anche in tal caso, non viene meno la presenza di interessi configgenti tra i coniugi.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla delibera con cui l'Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena ammetteva, in via provvisoria, una donna al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di separazione personale dal marito, poi introdotto innanzi al Tribunale di Forlì e concluso con decreto di omologazione delle condizioni di separazione.
Su istanza dell'Agenzia territoriale delle entrate, il Tribunale di Forlì, revocava l'ammissione al patrocinio, sulla base della stima del reddito percepito nel 2009 dal nucleo familiare della ricorrente, pari a Euro 26.449; in particolare, tale cifra veniva ottenuta cumulando il reddito personale dell'istante (pari ad Euro 10.118, somma inferiore al limite massimo di Euro 10.628,16 fissata dagli articoli 76 e 92 del D.P.R. 115 del 2002) con quello del coniuge ( pari ad Euro 16.331).
Ricorrendo in Cassazione, la donna censurava il decreto di revoca evidenziando come il cumolo dei suoi redditi con quelli del coniuge ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si poneva in palese violazione dell'art. 76 del D.P.R. 115 del 2002, il cui comma 4 impone di considerare il solo reddito dell'istante nei "processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi": secondo la ricorrente, all'interno di tali processi, rientrerebbero anche quelli di separazione consensuale dei coniugi in quanto, anche se i separandi riescono a trovare un accordo circa le condizioni di separazione, ciò non comporterebbe il venir meno della contrapposizione dei loro interessi.
La Cassazione condivide le tesi difensive della donna.
In punto di diritto, l'art. 76 del D.P.R. 115 del 2002 dispone che, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (comma 2); il successivo comma 4, prevede che si deve invece considerare il solo reddito dell'istante "quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi".
Gli Ermellini rilevano come occorre stabilire se rientri nell'ambito applicativo dell'appena citato 4 comma anche il giudizio di separazione di cui art. 711 c.p.c. che né ha ad oggetto diritti della personalità né rientra, a stretto giro, nell'ambito dei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.
Pacifico che, nei casi di separazione giudiziale, il reddito del coniuge istante non vada cumulato con quello dell'altro coniuge, la sentenza in commento esclude che, nelle cause di separazione consensuale, il coniuge controparte debba essere considerato ai fini della considerazione dei limiti reddituali di accesso al beneficio.
Gli Ermellini precisano, infatti, come l'esclusione del cumulo, già riconosciuta per il procedimento contenzioso di separazione giudiziale, valga anche per il procedimento di separazione su base concordata, posto che, anche in tal caso, non viene meno la presenza di interessi configgenti tra i coniugi: gli esiti dell'iniziativa per la separazione non sono predefiniti, infatti, neppure nell'accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà a principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli, come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi.
Tale conclusione non può mutare alla luce del tenore testuale del citato art. 76, che, con il riferimento alla convivenza in unico nucleo familiare, "sterilizza" l'eventuale obiezione della persistente convivenza dei coniugi separandi quale ragione di revoca del beneficio: il focus della norma, infatti, è solo la declinazione delle possibili variabili del conflitto di interessi, siano i coniugi conviventi oppure no.
Da ultimo, aderendo alle osservazioni della Procura Generale, la Cassazione sottolinea che stabilire che il patrocinio a spese dello Stato, a parità di condizioni materiali e reddituali, non abbia luogo per l'opzione per una separazione consensuale e invece possa darsi se i coniugi instano per la separazione giudiziale, sembra un indirizzo suscettibile di produrre effetti distorsivi, in quanto incentiva ex se la scelta per questo secondo modulo anche laddove in principio non ve ne sarebbe stata ragione, in contrasto con il favore per le composizioni e le forme semplificate, non per l'accentuazione del conflitto e le modalità più complesse.
In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna in solido l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del processo in favore della ricorrente.