Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 05 Agosto 2020
Categoria: Famiglia e Conflitti

Separazione con addebito: la pronuncia sullo status può precedere l’accertamento dell’addebito

Con l'ordinanza n. 12057 depositata lo scorso 22 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una separazione con addebito, ha confermato la legittimità della decisione del giudice di merito che, prima di pronunciarsi sulla richiesta di addebito, aveva emesso sentenza non definitiva di separazione.

Respingendo l'appello proposto dalla moglie – che eccepiva la nullità della sentenza non definitiva, per aver pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito – la Corte ha precisato che l'art. 709 bis c.p.c. prevede espressamente la possibilità di emettere una pronuncia immediata di separazione tra coniugi separatamente dalla pronuncia sulla domanda di addebito.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Firenze, chiamata ad pronunciarsi su una separazione tra coniugi con richiesta di addebito, emanava sentenza non definitiva con cui si disponeva, prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito, la separazione immediata dei coniugi.

La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale. 

 Ricorrendo in Cassazione, la moglie denunciava violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 100, 112, 709 bis c.p.c., nonché dell'articolo 151 c.c., per aver la Corte di Appello di Firenze confermato la sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Firenze, deducendo come il giudice territoriale – nel caso, come quello di specie, in cui fossero state proposte domande reciproche di addebito - non avrebbe potuto emettere sentenza parziale ex art. 709 bis c.p.c. di separazione prima di accertare la condotta delle parti.

La Cassazione non condivide le difese formulate dalla ricorrente.

La Cassazione precisa che, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 709 bis c.p.c. in materia di pronuncia anticipata parziale sulla sola separazione, la giurisprudenza aveva avuto modo di chiarire che "la disposizione di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, nella formulazione introdotta dalla legge n. 74 del 1987, art.8, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo "status", con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui alla stessa legge, art. 23, comma 1".

In relazione ai procedimenti di separazione, la questione è oggi regolata dall'art. 709 bis c.p.c., che prevede espressamente la possibilità di emettere una pronuncia immediata di separazione tra coniugi separatamente dalla pronuncia sulla domanda di addebito: ai sensi della citata disposizione codicistica, infatti, all'udienza davanti al giudice istruttore, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione.

Il legislatore ha quindi previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (art. 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (L. n. 898 del 1970, art.4, comma 12), che il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata ha confermato correttamente la sentenza non definitiva di primo grado che, in conformità con le disposizioni legislative esaminate, ha pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e al il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. 

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