La Prima sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, nella nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, utilizzata dal legislatore nell’art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen. per individuare l’ambito di applicabilità dell’obbligo di notifica alla persona offesa, in caso di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, devono ricomprendersi non soltanto i reati le cui fattispecie legali astratte siano connotate dall’elemento della violenza alla persona, ma anche tutti quelli che, in concreto, si siano manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa.
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