Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all´accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall´art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall´art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall´imputato appartenga a persona estranea al reato.
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