Di Redazione su Mercoledì, 25 Novembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Sentenza n. 46624 ud. 29/10/2015 - deposito del 24/11/2015

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all´accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall´art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall´art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall´imputato appartenga a persona estranea al reato.