Di Redazione su Lunedì, 23 Novembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Sentenza n. 45278 ud. 29/09/2015 - deposito del 12/11/2015

La Terza Sezione ha affermato che la disciplina di cui all´art. 169 cod. proc. pen. trova applicazione solo in occasione della prima notifica al soggetto che risulti avere residenza o dimora all´estero, al fine di fornirgli quel "minimum" di informazioni essenziali per renderlo edotto dell´esistenza di un procedimento penale che lo riguarda, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni; con la conseguenza che non è necessario procedere all´invio della raccomandata all´estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dalla disposizione citata, qualora l´indagato abbia già appreso, in occasione di altro atto (nella specie, sequestro preventivo), del procedimento e dell´invito ad eleggere o dichiarare domicilio, potendosi procedere, nel caso di inottemperanza all´invito, alla notifica ai sensi dell´art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore.