Di Redazione su Venerdì, 18 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Sentenza n. 36906 ud. 23/06/2015 - deposito del 14/09/2015

La Sezione Terza della Corte di Cassazione ha in particolare affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all´art. 3, comma 1, lett. a), legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modifiche:
- gli "atti di discriminazione per motivi razziali" sono quelli riferiti alla qualità del soggetto e non ai suoi comportamenti;
- l´"odio razziale o etnico" non include ogni sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto;
- la valutazione delle specifiche condotte deve essere effettuata dal giudice di merito alla luce del contesto in cui le stesse si collocano, e in considerazione del concreto pericolo di lesione dei principi di pari dignità e non discriminazione e del contemperamento di questi con quello di libertà di espressione.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto estranea alla previsione incriminatrice l´attività di diffusione, nel corso di una competizione elettorale, di un volantino che recava la scritta "basta usurai-basta stranieri" e manifestava avversione politica verso una serie di comportamenti illeciti attribuiti, con una generalizzazione frutto di evidente forzatura, a soggetti appartenenti a determinate razze od etnie).
Sezione Terza Penale, Pres. A. Franco, Rel. V. Pezzella, sentenza n. 36906, 23 giugno 2015 Up., dep. 14 settembre 2015, P.M. Angelillis (concl. diff.)