La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che l´ordinanza di confisca di cui all´art. 12 sexies legge n. 356 del 1992, emessa de plano dal giudice dell´esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4 cod. proc. pen., non è, in via generale, immediatamente esecutiva e che tale diverso regime di esecutività rispetto ai provvedimenti emessi all´esito del contraddittorio tra le parti, trova giustificazione nel mancato esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento.
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