La Prima Sezione della Corte di Cassazione - in materia di reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell´art. 35 ter Ord. pen. per ottenere la riduzione della pena, secondo quanto previsto dall´art. 1 del d.l. 26 giugno 2014 n. 92 - ha affermato che :
- l´incompleta indicazione nel reclamo della data di presentazione del ricorso alla Corte Edu, (nella fattispecie mancanza del giorno e del mese), non comporta l´inammissibilità dello stesso;
- avverso il decreto di inammissibilità del reclamo da parte del Magistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione.
- l´incompleta indicazione nel reclamo della data di presentazione del ricorso alla Corte Edu, (nella fattispecie mancanza del giorno e del mese), non comporta l´inammissibilità dello stesso;
- avverso il decreto di inammissibilità del reclamo da parte del Magistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione.
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