Di Redazione su Venerdì, 11 Dicembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Sentenza n. 24828 del 09/12/2015

In materia di pubblico impiego, l’organo competente per il procedimento disciplinare è quello, ex art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, del luogo in cui il dipendente, anche se in posizione di distacco, presta effettivamente la propria attività lavorativa.