Nel rito di cui all´art. 1, comma 48, della legge 29 giugno 2012, n. 92, è preclusa, così come nel rito generale del lavoro, la proposizione, nella fase di opposizione, di una domanda nuova (nella specie di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo) essendo consentita la sola modificazione, previa autorizzazione del giudice, della domanda.
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