Di Redazione su Martedì, 22 Marzo 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

Sentenza in forma semplificata, irrilevante assenza difensore ricorrente

Lo ha stabilito il T.A.R. Emilia-Romagna, Sede di Parma, con Sentenza 16 febbraio 2016 n. 47.
Nella Camera di Consiglio fissata per la discussione erano assenti le parti.
Il Tar ha quindi preliminarmente rilevato che non costituisce causa ostativa all´adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l´esame della domanda cautelare, la mancata presenza del difensore del ricorrente (cfr. Cons. St., Sez. III, 1 febbraio 2012 n. 506; idem 20 dicembre 2011 n. 6759).
Infatti, la tutela dell´interesse eventualmente contrario delle parti costituite risulta sufficientemente garantita una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell´istanza cautelare, onde l´assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l´effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa
Pertanto, il Tar ha proceduto ad incamerare l´affare ai fini della resa di sentenza in forma semplificata, in quanto per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio deve solo verificare la completezza del contraddittorio e la completezza dell´istruttoria ed accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto ragioni ostative alla definizione del giudizio in relazione alla possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione.
Di seguito il testo integrale della Sentenza:


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2016, proposto da:

G.T., rappresentato e difeso dall´avv. Davide Ascari, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

contro

Ministero dell´Interno, rappresentato e difeso per legge dall´Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l´annullamento

del 10/02/2015, notificato il 19/11/2015, con il quale il Questore di Reggio Emilia ha rigettato al ricorrente il permesso di soggiorno, per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio del Ministero dell´Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 il dott. Ugo De Carlo, nessuno comparso per le parti;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato. L´irricevibilità derivava dall´essere stato revocato l´ultimo permesso concesso per motivi umanitari rispetto al quale il nuovo permesso si doveva porre in continuità seppur a diverso titolo.

Nell´unico motivo di ricorso il ricorrente fa genericamente riferimento ad un difetto di istruttoria che non terrebbe conto del fatto che il T., presente in Italia dal 2002, ha lavorato in modo continuativo e di legami familiari non specificati, ed ad un difetto di motivazione poiché la falsità del passaporto, all´origine della revoca del permesso per protezione umanitaria, non era stata accertata giudizialmente.

Il Ministero dell´Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio il Collegio, ritenendo che il ricorso potesse essere deciso con sentenza in forma semplificata, nell´assenza delle parti dava atto a verbale di tale intendimento.

Va preliminarmente rilevato che non costituisce causa ostativa all´adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l´esame della domanda cautelare, la mancata presenza del difensore del ricorrente (cfr. Cons. St., Sez. III, 1 febbraio 2012 n. 506; idem 20 dicembre 2011 n. 6759).

Infatti, la tutela dell´interesse eventualmente contrario delle parti costituite risulta sufficientemente garantita una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell´istanza cautelare, onde l´assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l´effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa

Pertanto, per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio deve solo verificare la completezza del contraddittorio e la completezza dell´istruttoria ed accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto ragioni ostative alla definizione del giudizio in relazione alla possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione.

Il ricorso è palesemente infondato.

Il ricorrente,cittadino ghanese per espressa dichiarazione dell´ambasciata di quel paese del 11.8.14, ha potuto prolungare la sua permanenza in Italia avendo fatto uso di un falso passaporto della Liberia per poter vantare lo status di rifugiato politico che gli ha consentito di ottenere molti permessi per protezione sussidiaria.

La scoperta della falsità del passaporto, che a livello amministrativo non ha bisogno di attendere il passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna, è motivo sufficiente per revocare il permesso per motivi umanitari rendendo improponibile la richiesta di un suo rinnovo a diverso titolo. La circostanza, valorizzata nel ricorso, che il T. è presente in Italia dal 2002 è irrilevante poiché tale presenza è stata possibile grazie ad una frode.

Per ragioni di equità sostanziale si possono compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia Romagna sezione staccata di Parma

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l´intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere