Di Redazione su Mercoledì, 28 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Se procura è dichiarata inesistente, è il legale a pagare le spese di lite !

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l´attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
E´ il principio ribadito, con Sentenza n. 3344/2016, dal Tribunale di Milano, che ha condannato un legale (asseritamente patrocinante una parte, ma in realtà in virtù di una procura inesistente) a pagare alla controparte le spese di lite.
La questione
In una controversia societaria, l´attrice chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione dell´importo di euro 100.000,00, a suo dire versato alla società a mezzo di bonifico,  mai restituito e neppure figurante nei bilanci. 
La convenuta contrastava la domanda, ammettendo di aver ricevuto il bonifico ma negando la legittimazione attiva della attrice, e inoltre prospettando di non essere tenuta alla restituzione. 
Nella memoria autorizzata ex art.183 cpc, c. 5, la convenuta, tra l´altro, eccepiva la carenza di produzione della procura generale alle liti indicata nell´atto di intervento di un terzo, la prescrizione, e la postergazione ex art.2467 cc.. 
All´udienza successiva, la difesa dell´intervenuto depositava copia della procura generale alle liti, rilasciata presso autorità estera in territorio estero ma che la controparte asseriva essere invalida in quanto non legalizzata. 
Con propria ordinanza, il giudice, "considerato che la rilevata nullità della procura alle liti comporta l´applicazione della disciplina di cui
al novellato secondo comma dell´art. 182 cpc, secondo la quale: "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l´assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L´osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione ", disposizione questa che "in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, anche di 
natura processuale, obbliga il giudice. in presenza della rilevazione di un vizio della procura (d´ufficio o su eccezione di parte). a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso (con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria ad efficacia retroattiva) " (così, in motivazione, Casso S.U. n.28337/2011); 
ritenuto quindi necessario rimettere la causa nella fase di trattazione, con assegnazione a parte intervenuta di termine perentorio per la produzione di procura alle liti validamente rilasciata; visto l´art. 182 cpc; assegna a parte intervenuta termine perentorio fino al15 aprile 2015 per la produzione di procura alle liti validamente rilasciata". 
Il difensore provvedeva quindi al deposito della procura ma la difesa della convenuta ribadiva "l´eccezione di invalidità della procura, in quanto, trattandosi di procura generale, non rilevava l´autentica da parte del difensore apposta in calce al primo foglio, e d´altra parte tuttora non risultava la legalizzazione".
Le parti, finalmente, precisavano le conclusioni, dopo altri depositi. 
La decisione
Con la sentenza in commento, il Tribunale ha stabilito che l´intervento dovesse essere dichiarato inammissibile per invalidità della procura alle liti (e, nel merito della lite, che la domanda dell´attrice non potesse essere accolta). 
Per quanto interessa ai nostri fini, l´atto di intervento è stato quindi dichiarato inammissibile per invalidità della procura alle
liti, trattandosi di mandato privo dei requisiti di forma necessari, con condanna dell´intervenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. 
In proposito, il Tribunale ha richiamato Cassazione, S.U., sentenza 10706/2006, secondo cui "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di 
inesistenza della procura ´ad litem´ falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l´atto è speso), l´attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della 
procura ´ad litem ´ non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio. in quanto
l´attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida. è tuttavia idonea a determinare l´instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo".
Di conseguenza, ha condannato l´avvocato alle spese in favore della convenuta, liquidate in euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Sentenza allegata


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