Di Redazione su Giovedì, 15 Giugno 2017
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Sentenza Cnf: nullo accordo verbale su compenso professionale tra avvocato e cliente

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 386 del 30 dicembre 2016, pubblicata ieri, 14 giugno, nel ssito istituzionale Cnf, ha stabilito che il patto verbale con il cliente sul compenso professionale deve ritenersi nullo per difetto di forma ex art. 2233 cod. civile e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto.

Secondo tale articolo, "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

La pronuncia del Consiglio Nazionale Forense è molto importante anche in un´altra direzione.

Nel caso di specie, infatti, l´avvenuto accordo verbale tra illegale e il cliente non era stato provato dal primo. Di fronte alla richiesta di corresponsione del proprio compenso, fondata sul preteso accordo verbale, il cliente si era determinato a denunciare i fatti, e a provocare così un procedimento disciplinare nei confronti del proprio patrono.

Ma secondo il Consiglio Nazionale Forense, anche qualora la sussistenza dell´accordo, e del suo quantum, fosse stata debitamente provata dal professionista incolpato, tale circostanza sarebbe stata comunque senza conseguenze.

Infatti, l´accordo verbale è nullo in re ipsa, e a prescindere, come più volte sottolineato nella sentenza in commento, da qualsiasi ulteriore dimostrazione della sua esistenza. Da ciò deriva anche la responsabilità professionale e disciplinare del professionista, che quindi è stata accertata e confermata.

Riportiamo, a beneficio dei Colleghi, il passo centrale della pronuncia:
"Il pregresso patto verbale sul compenso professionale, affermato -ma non provato- dal ricorrente, deve ritenersi sine dubio nullo ex art. 2233 cod. civ e, pertanto, improduttivo di
qualsiasi effetto.
Da tale nullità non può in alcun modo prescindersi, e nessun rilievo potrebbe avere la
prova dell´esistenza stessa dell´accordo verbale stesso.
Tale prova, che, comunque, sia pur detto, non è stata affatto fornita in alcun modo -i testi
R. e P. ne hanno escluso l´esistenza, mentre i testi V. e L., non hanno saputo specificare
a quale incarico si riferisse la richiesta di un compenso ulteriore a percentuale- sarebbe
pertanto inidonea a giustificare, anche sul piano deontologico, la richiesta di un
compenso ulteriore non pattuito per iscritto.
Ad avviso di Questo Collegio, la nullità dell´asserito, ed indimostrato, patto verbale ha
sicuro rilievo anche per il profilo deontologico, in quanto l´incolpato doveva astenersi –in
assenza di accordo valido ex art. 2233 cod. civ. e 13, comma 2, Legge 247/2012- da
qualunque richiesta di compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito dall´incolpato
direttamente dalla Compagnia.
La mancata restituzione volontaria degli acconti e la conclamata richiesta di somme
ulteriori senza pattuizione scritta, integrano pertanto la violazione dei doveri di probità,
dignità, decoro, lealtà e correttezza, oggi condensati nell´art. 9 CDF, e costituiscono
comportamento deontologicamente negativo.
Gli stessi fatti comportano, altresì, la violazione dell´art. 29, comma 4, del CDF (già art. 43
del vecchio Codice, di tenore analogo), apparendo in concreto l´ammontare del
compenso richiesto manifestamente sproporzionato rispetto all´attività svolta, specie
perché nella fattispecie trattavasi di attività stragiudiziale non particolarmente complessa".