Il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), con sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, pubblicata il 16 maggio 2016, ha stabilito che commette illecito disciplinare l´avvocato che sottragga atti o provvedimenti dal fascicolo processuale, a nulla rilevando che si tratti di documenti ritenuti necessari per la difesa del proprio cliente ed a prescindere dalla loro rilevanza nel processo stesso.
Nella circostanza, non è valso all´incolpato eccepire l´asserita legittimità del proprio operato, sostenendo il contemperamento dei doveri di correttezza e lealtà professionale con i doveri di difesa e giusto processo ex artt. 2 e 111 Cost. a tutela del cliente: in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l´eccezione.
In particolare, il Consiglio ha evidenziato che all´incolpato non era stato contestato genericamente di aver prelevato dal fascicolo del P.M. nel corso dell´udienza penale davanti al Tribunale di Tempio Pausania alcuni atti inseriti in tale fascicolo, ma di averlo fatto "senza preventivo avviso e/o richiesta al P.M. e/o autorizzazione dello stesso".
Con il sesto motivo posto a sostegno del gravame proposto, il ricorrente non aveva negato tale fatto, ma si era limitato ad illustrare le ragioni -essenzialmente riconducibili ai doveri del difensore ed alle facoltà ed ai diritti a questi riconosciuti a tutela del cliente/imputato per le quali egli aveva prelevato gli atti in questione dal fascicolo del P.M..
Senonchè, ad avviso del Consiglio, è incontestabile ed incontestato che, se gli atti necessari alla difesa del proprio cliente risultano ancora inseriti nel fascicolo del P.M., è altrettanto incontestabile che tali atti sono ancora nella disponibilità del P.M., essendo del tutto irrilevante che avrebbero dovuti essere inseriti nel fascicolo del dibattimento in quanto atti irripetibili.
Sicchè, le irregolarità o anche le eventuali scorrettezze commesse dal P.M. non possono in alcun modo autorizzare chicchessia a prelevare autonomamente da un fascicolo e dai relativi atti nella esclusiva disponibilità del P.M. uno o più atti dal fascicolo stesso, senza quanto meno informarne lo stesso P.M. e senza rappresentare o segnalare preventivamente al Giudice la operazione di acquisizione.
In proposito, dunque, non si tratta di stabilire se gli atti in questione fossero o meno necessari alla difesa del cliente, ma solo e più semplicemente si stabilire se l´acquisizione di tali atti potesse essere compiuta all´insaputa di colui che ne aveva e ne ha la disponibilità in quanto inseriti nel fascicolo che gli appartiene.
La slealtà e la scorrettezza del comportamento tenuto dall´incolpato, pertanto, è riconducibile al fatto non contestato che egli ha asportato gli atti in questione dal fascicolo del P.M. senza chiedere il consenso né a questi, né al Giudice e, comunque, senza avvertire né l´uno, né l´altro, ma agendo del tutto autonomamente.
Da qui la SEntenza (allegata)
Nella circostanza, non è valso all´incolpato eccepire l´asserita legittimità del proprio operato, sostenendo il contemperamento dei doveri di correttezza e lealtà professionale con i doveri di difesa e giusto processo ex artt. 2 e 111 Cost. a tutela del cliente: in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l´eccezione.
In particolare, il Consiglio ha evidenziato che all´incolpato non era stato contestato genericamente di aver prelevato dal fascicolo del P.M. nel corso dell´udienza penale davanti al Tribunale di Tempio Pausania alcuni atti inseriti in tale fascicolo, ma di averlo fatto "senza preventivo avviso e/o richiesta al P.M. e/o autorizzazione dello stesso".
Con il sesto motivo posto a sostegno del gravame proposto, il ricorrente non aveva negato tale fatto, ma si era limitato ad illustrare le ragioni -essenzialmente riconducibili ai doveri del difensore ed alle facoltà ed ai diritti a questi riconosciuti a tutela del cliente/imputato per le quali egli aveva prelevato gli atti in questione dal fascicolo del P.M..
Senonchè, ad avviso del Consiglio, è incontestabile ed incontestato che, se gli atti necessari alla difesa del proprio cliente risultano ancora inseriti nel fascicolo del P.M., è altrettanto incontestabile che tali atti sono ancora nella disponibilità del P.M., essendo del tutto irrilevante che avrebbero dovuti essere inseriti nel fascicolo del dibattimento in quanto atti irripetibili.
Sicchè, le irregolarità o anche le eventuali scorrettezze commesse dal P.M. non possono in alcun modo autorizzare chicchessia a prelevare autonomamente da un fascicolo e dai relativi atti nella esclusiva disponibilità del P.M. uno o più atti dal fascicolo stesso, senza quanto meno informarne lo stesso P.M. e senza rappresentare o segnalare preventivamente al Giudice la operazione di acquisizione.
In proposito, dunque, non si tratta di stabilire se gli atti in questione fossero o meno necessari alla difesa del cliente, ma solo e più semplicemente si stabilire se l´acquisizione di tali atti potesse essere compiuta all´insaputa di colui che ne aveva e ne ha la disponibilità in quanto inseriti nel fascicolo che gli appartiene.
La slealtà e la scorrettezza del comportamento tenuto dall´incolpato, pertanto, è riconducibile al fatto non contestato che egli ha asportato gli atti in questione dal fascicolo del P.M. senza chiedere il consenso né a questi, né al Giudice e, comunque, senza avvertire né l´uno, né l´altro, ma agendo del tutto autonomamente.
Da qui la SEntenza (allegata)
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