Con ordinanza n. 567 dell'11 gennaio 2019, la Corte di cassazione ha affermato che il conducente che lamenta la brevità della durata della proiezione della luce semaforica gialla è tenuto fornirne la prova. Con l'ovvia conseguenza che, ove manchi tale dimostrazione, la contestazione del relativo verbale di accertamento dell'infrazione commessa è inammissibile. Un'inammissibilità, peraltro, che discende anche dal fatto che, a prescindere dalla brevità o meno della durata della luce gialla, ciascun conducente ha il dovere di arrestarsi dinanzi alla proiezione della segnalazione luminosa in oggetto.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame della Corte di Cassazione.
I fatti di causa.
Alla ricorrente è stato notificato un verbale di accertamento avente ad oggetto la contestazione della violazione della norma contenuta nell'articolo 146, terzo comma, codice della strada. In buona sostanza, alla conducente è stato opposto di aver proseguito la marcia a bordo del suo veicolo, nonostante le segnalazioni del semaforo vietassero la marcia stessa. Di parere contrario è la ricorrente. Infatti, quest'ultima sostiene di aver attraversato con la luce semaforica gialla e che a causa della brevità della durata di proiezione di tale luce, la stessa non ha potuto fermarsi all'apparire della luce rossa. Sia in primo che in secondo grado, i Giudici hanno rigettato l'opposizione della ricorrente, constatando «la mancanza di riscontro di prova circa l'effettiva insufficiente durata semaforica che innescava la violazione contestata».
Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La decisione della SC.
Innanzitutto, i Giudici di legittimità partono dall'esame della normativa in materia di regolazione del traffico mediante le luci delle lanterne semaforiche. In punto, l'articolo 41 del codice della strada stabilisce: «Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera».
Tale disposizione, però, nulla dice in merito alla durata del giallo e quindi all'arco temporale intercorrente tra la proiezione della luce gialla e quella della luce rossa. Una lacuna, questa, che, tuttavia, viene colmata dalla Risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007 che, sulla questione della durata della luce semaforica gialla, richiama le specifiche dettate dal rapporto di sintesi del 10 settembre 2001, recante le "norme sulle caratteristiche funzionali egeometriche delle intersezioni stradali": rapporto, questo, approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione strade del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). Questo rapporto stabilisce che
- «il tempo di transizione di giallo tra il verde ed il rosso viene determinato sulla base della dinamica dei veicoli»;
- tale tempo «dipende dalla massima velocità consentita per i veicoli in arrivo ad un determinato accesso»;
- se la velocità delle vetture è di 50, 60 e 70 km/h , i tempi di durata della proiezione luminosa gialla saranno rispettivamente di tre, quattro o cinque secondi.
Orbene, tornando al caso in esame, a parere della Suprema Corte di Cassazione, nel corso del giudizio di merito, la pubblica amministrazione ha dimostrato:
- che i tempi di durata della luce gialla sono adeguati alle specifiche richiamate dalla Risoluzione ministeriale su menzionata, producendo il cronometraggio effettuato dagli organi di polizia municipale;
- il corretto funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa, depositando il certificato di omologazione dell'apparecchio semaforico in questione e i relativi verbali di collaudo e di verifica annuale.
Al contrario le asserzioni della ricorrente sono risultate «prive di riscontro concreto non avendo questa dato alcuna prova neppure dei rilevamenti dalla stessa effettuati».
Anzi viepiù.
Dai tre fotogrammi costituenti la prova fotografica dell'infrazione commessa dalla ricorrente, è emerso che la luce rossa del semaforo addirittura era già scattata ancor prima che il veicolo attraversasse la linea semaforica. Questo, ovviamente, a parere dei Giudici di legittimità, è la miglior riprova dell'inammissibilità del ricorso. Una inammissibilità che emerge con più chiarezza ove si consideri che, ad avviso della Corte di Cassazione, già dalla luce gialla il conducente dovrebbe rallentare e predisporre il veicolo per l'arresto in modo da avere il tempo necessario per fermarsi in sicurezza. Condotta, questa, non posta in essere dalla ricorrente. Ne consegue che nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritenendo corretta la decisione del Tribunale, hanno dichiarato inammissibile il ricorso.