Di Redazione su Venerdì, 22 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Se l´avvocato dà del bugiardo a un carabiniere mentre depone in aula commette oltraggio a pubblico ufficiale. Sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 4 aprile 2016, n. 13414

La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell´esaminare un ricorso proposto dal PM contro la sentenza che aveva assolto un avvocato per il reato di oltraggio al pubblico ufficiale perchè aveva dato del bugiardo ad un maresciallo dei carabinieri mentre veniva escusso come teste, con la sentenza n. 13414 del 2016, ha escluso l´applicazione della scriminante ex art 51 CP, in relazione all´esercizio del diritto di difesa. Infatti sostengono i giudici della Cassazione che per poter operare il principio dell´art. 51 CP le espressioni usate devono essere correlate in modo diretto ed immediato con l´oggetto della controversia, possono cioè esprimere un giudizio di valore sull´atto o sulle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale ma non possono mai essere indirizzate sulla persona del dichiarante e quindi non possono mai rivelarsi come un mero apprezzamento sulla persona del teste escusso.
Per tali ragioni poiché i giudici hanno accertato che le espressioni offensive ed oltraggiose erano dirette proprio alla persona, hanno deciso di annullare la sentenza di assoluzione della Corte di Appello con rinvio.
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