In tema di estinzione della custodia cautelare per il decorso dei termini di durata massima, la Seconda sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 43666, resa in esito alla udienza dell´8/9/2016 e depositata il 14/10/2016, ha affermato che "I termini stabiliti dall´art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la fase che inizia con l´esecuzione della misura cautelare e si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente qualora, nel corso dell´udienza preliminare, il giudice – ritenendo che per il reato contestato debba procedersi con citazione diretta a giudizio – pronunci ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell´art. 33-sexies cod. proc. pen., per l´emissione del decreto di citazione".
Sentenza allegata
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