Di Piero Gurrieri su Mercoledì, 09 Maggio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

SC: ricorsi inammissibili se manca esposizione fatti, tecnica copia/incolla non soddisfa norma di rito

Importante decisione della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che con l´ordinanza n. 10493 del 3 maggio 2018 ha stabilito l´inammissibilità del ricorso per cassazione quando sia privo della sommaria esposizione dei fatti. Nel caso di specie il ricorrente aveva riproposto nel corpo dell´atto la fotoriproduzione degli atti dei due giudizi di merito.

I Fatti
I coniugi XX. e XX avevano promosso un giudizio avanti al Tribunale di Sassari chiamando in causa il fratello dell´attore, e la di lui coniuge per chiedere lo scioglimento della comunione di un´area edificabile che avevano acquistato insieme. Si costituivano i convenuti che non si opponevano alla richiesta di scioglimento della comunione ma spiegavano azione riconvenzionale per richiedere il rimborso di somme anticipate per l´acquisto dell´area e per altro titolo pari al valore della metà dell´intero immobile dividendo.
Il Tribunale di Sassari condannava gli attori al pagamento in favore dei convenuti della somma di € 13.079,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al rimborso della metà delle spese di lite e venivano compensate per la metà residua.
Avverso tale sentenza proponevano appello i coniugi XX e XX, chiedendo l´accoglimento di tutta la domanda formulata nel primo grado del giudizio, con la condanna di XX. e XX al pagamento della somma di € 447.530,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La Corte d´Appello di Sassari accoglieva in parte l´appello e, per l´effetto, in parziale riforma della sentenza che per il resto veniva confermata e condannava gli appellati al pagamento a favore degli appellanti della somma di € 189.113,48.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello veniva proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.
-Con il primo motivo, i ricorrenti deducono (ex art.360, comma 1°, n. 3) la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 115 e 167 c.p.c.; art 360, comma 1°, n. 4) Error in procedendo».
-Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono (ex art. 360, comma 1°, n. 3) la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 345 c.p.c.; artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; art. 360, comma 1°, n. 4) Error in procedendo».
-Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono (ex art. 360, comma 1°, n. 3) dell´«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio».
Ragioni della decisione
La Suprema Corte ha dichiarato l´inammissibilità del ricorso, per violazione dell´art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c.
I giudici di legittimità, dopo avere descritto in maniera dettagliata il ricorso proposto, con la indicazione delle singole pagine riprodotte, degli atti di causa dei due giudizi di merito, hanno fatto richiamato l´art. 366, co. 1, c.p.c., che prevede al n. 3) che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, "l´esposizione sommaria dei fatti di causa".
I giudici della Seconda Sezione hanno poi fatto evidenziare che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, per il "fatto"si deve intendere sia l´aspetto "sostanziale" (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e sia l´aspetto "fatto processuale" (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc.: (v. Cass. n. 18962 del 2017; n. 1959 del 2004).
 
Con riferimento alla "sommarietà" richiesta dalla norma citata, è costante l´insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere l´esposizione chiara ed esauriente, sia pure sintetica, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito" (così, Cass. n. 7825 del 2006; Cass. n. 1926 del 2015).
 


 
I giudici della Seconda Sezione hanno richiamato a tal fine la sent. della Cass. n. 593 del 2013, là dove si afferma (in motivazione) che il ricorso "serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l´indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso".
I giudici di legittimità hanno sostenuto che la prescrizione dettata dall´ art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., che richiede, a pena di inammissibilità, l´esposizione sommaria dei fatti di causa, non può essere considerata soddisfatta, allorquando il ricorso per cassazione sia stato confezionato con le modalità della "spillatura" di allegati, come l´intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, in quanto in questo modo verrebbe resa "particolarmente indaginosa l´individuazione della materia del contendere" e verrebbe elusa la finalità della disposizione." (cfr. anche Cass. sez. un. n. 19255 del 2010). Nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012.
 
Nel ricorso in esame, i giudici della Corte hanno evidenziato che, nonostante la vicenda non fosse particolarmente complessità, "i ricorrenti hanno impiegato ben sessantotto pagine(su ottantadue totali) per spiegare l´intero svolgimento dei gradi di merito, in modo tale da escludere la sussistenza della sommarietà di cui alla norma in questione. Una tale tecnica espositiva ha reso particolarmente "indaginosa" l´individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., sez. un. n. 16628 del 2009)".
Per tali motivi è stato dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell´art. 366 primo comma n. 3 del c.p.c.
Siallega sentenza
avv. Pietro Gurrieri