Di Redazione su Martedì, 05 Febbraio 2019
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

SC, "tre giorni di riposo assoluto" e "impossibilità a viaggiare" non bastano per legittimo impedimento, con lombosciatalgia si va a in udienza!

Una pronuncia che, certamente, non è nella direzione della semplificazione degli adempimenti e neppure pare rispondere in misura apprezzabile al buonsenso. Con sentenza n. 2667/19, depositata lo scorso 21 gennaio dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di cassazione, e qui interamente allegata in pdf, la Corte ha ritenuto "generica" ed in quanto tale inammissibile nell'ottica del riconoscimento di un legittimo impedimento a comparire, una patologia - nella fattispecie - "lombosciatalgia acuta", tale da imporre, secondo la allegata certificazione del medico curante, "tre giorni di assoluto riposo e di cura", salve complicazioni, con "impossibilità" per il difensore di viaggiare.

Condivisibile, pur se solo parzialmente, la statuizione di partenza: "Per essere ritenuto legittimo l'impedimento del difensore deve essere prontamente comunicato, con la conseguenza che la comunicazione pervenuta il giorno stesso dell'udienza è da ritenere intempestiva (cfr. Cass., sez. I, 11.5.1998, n. 6528, rv. 210711)". 

Nel merito della vicenda esaminata la Corte (Pres.: Gallo - Relatore: De Crescienzo - udienza 13.7.2018) ha poi ritenuto inammissibile giustificare il legittimo impedimento a comparire - consistente in una "lombosciatalgia acuta" curabile, alla stregua della - allegata - certificazione del medico curante, con "tre giorni di assoluto riposo e di cura", salve complicazioni, e con la parimenti attestata "impossibilità" per il difensore di mettersi in auto.

Ciò in quanto, ha ritenuto il Collegio, tale rilevazione dello stato patologico sarebbe carente della "precisa descrizione dell'intensità dello stato patologico accertato e (del)la sua effettiva attitudine a determinare la dedotta impossibilità a lasciare l'abitazione".

Elementi, questi, "non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute".