I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con ordinanza n.49631 del 23 novembre 2016, hanno deciso di rimettere avanti alle Sezioni Unite della Corte la questione relativa al potere del giudice di appello di applicare d´ufficio la sostituzione delle pene detentive brevi.
Il caso era stato sottoposto all´esame della Terza Sezione Penale della Corte in seguito al ricorso proposto dall´imputato con il quale era stata impugnata la sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria, in quanto non presente tra i motivi di appello ed era stata formulata nella memoria depositata prima dell´udienza.
Il ricorrente lamentava la violazione dell´art. 597 c.p.p. e dell´art. 53 della legge n. 689/1981 poiché i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi sul punto.
I giudici della Corte hanno preso atto che sul punto esistono contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di legittimità:
a) da un lato si sostiene con una interpretazione letterale dell´art. 597 comma 5 che la norma espressamente conferisce al giudice di applicare d´ufficio esclusivamente la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, mentre non prevede alcun riferimento alla facoltà di applicare d´ufficio le pene sostitutive di cui all´art. 53, Legge n. 689/1981; in tal senso si era espressa la Sez. Quarta, n. 12947 del 20/02/2013, Pilia, Rv. 255506; ancora recentemente nel medesimo senso si è espressa la stessa Sezione 3^, n. 43595 del 09/09/2015, Russo, Rv. 265207;
b) dall´altro si sostiene invece che al giudice di appello vada riconosciuto il potere di applicare d´ufficio le sanzioni sostitutive tutte le volte che con l´impugnazione gli sia stata devoluta la questione del trattamento sanzionatorio e ciò anche in forza della disposizione di cui all´art. 53 della legge n. 689/81 che riconosce in via generale un potere discrezionale del giudice della sostituzione della pena detentiva. In tal senso si è già espressa la stessa Sezione 3^, con la sentenza n. 26710 del 5 marzo 2015, n. 26710, Natalicchio, RV. 264022.
Alla luce del persistente contrasto giurisprudenziale, il Collegio ha ritenuto che dovesse essere rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: "Se sia possibile per il giudice dell´appello disporre la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente allorquando, pur non essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso con l´atto d´appello, al giudice della impugnazione sia stata rimesso il punto relativo al trattamento sanzionatorio".
La questione sarà esaminata all´udienza plenaria del 19 gennaio 2017
Segue allegata ordinanza
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