Con la decisione n. 2084 dello scorso 24 gennaio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso di un legale che eccepiva l'illegittimità della sanzione disciplinare ricevuta, in quanto la stessa era non stata inflitta da una apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, specificando che "la mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del Consiglio nazionale forense non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'instaurazione di un procedimento disciplinare avverso un avvocato, accusato della violazione di una serie di obblighi del codice forense per talune inadempienze commesse verso tre clienti consistenti, nella specie: nel non aver né fornito una adeguata assistenza né promosso tutte le iniziative necessarie per tutelare gli assistiti; nel non averli adeguatamente informati sugli esiti della controversia, fornendo invece aggiornamenti non veritieri; nel non aver restituito tutta la documentazione ricevuta.
Per tali fatti, il COA – ritenuta sussistente la responsabilità del professionista – irrogava la sola sanzione della censura in ragione del fatto che l'incolpato aveva corrisposto al cliente la somma di € 24.500,00 a titolo di risarcimento del danno subito; il Consiglio nazionale forense, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto erano avvenute le violazioni, applicava la meno grave sanzione dell'avvertimento.
Avverso la decisione il difensore proponeva ricorso in Cassazione, deducendo come la sentenza fosse affetta da un insanabile vizio per non essere stata emessa da un'apposita sezione disciplinare: la mancata costituzione di tale sezione, con conseguente confusione delle funzioni giurisdizionali e amministrative dei suoi componenti, avrebbe reso – secondo il ricorrente – il Consiglio nazionale forense privo di giurisdizione.
Le Sezioni Unite non condividono le doglianze del ricorrente.
La Suprema Corte, infatti, non dubita affatto che il CNF – quale giudice speciale istituito dal d.lgs. n. 382/1944 – sia un organo giurisdizionale e che eguale natura debba attribuirsi alle decisioni dallo stesso assunte.
La natura giurisdizionale dell'organo è confermata dalle norme che prevedono che i componenti del medesimo CNF siano nominati con metodo elettivo e che il procedimento disciplinare da seguire per vagliare la condotta dei professionisti iscritti al relativo ordine sia adornata da tutte le sufficienti garanzie difensive: in tal modo, si garantisce l'indipendenza del giudice, l'imparzialità dei giudizi e la garanzia del diritto di difesa.
Tali garanzie non possono essere inficiate dalla circostanza che il Consiglio, accanto alle funzioni giurisdizionali, svolga compiti amministrativi.
Difatti, anche gli organi della giurisdizione ordinaria, al pari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, accanto alle funzioni tipiche, ne hanno altre di natura amministrativa (organizzazione degli uffici, vigilanza e controllo sul personale di cancelleria e subalterno, vigilanza sugli ufficiali dello stato civile, ecc.), senza che queste diminuiscano la loro indipendenza.
Volgendo lo sguardo all'ordinamento europeo, in molti Stati si instaura una giurisdizione professionale, ove i membri dei collegi professionali – chiamati a giudicare la condotta, professionale e deontologica, di loro colleghi – partecipano al giudizio non già come rappresentanti dell'ordine professionale, e quindi in una posizione incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì a titolo personale e perciò in una posizione di «terzietà», analogamente a tutte le altre magistrature.
Sul tema della coesistenza tra compiti amministrativi e giurisdizionali, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che non è la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l'indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata: solo in caso di sottordinazione, infatti, è immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali (Corte cost. n. 73/1970).
Con specifico riferimento alle funzioni svolte dal CNF, la Cassazione rileva come lo stesso non abbia alcun rapporto di subordinazione verso altri soggetti e quindi opera in piena autonomia: ciò implica che la coesistenza delle funzioni giurisdizionali con quelle amministrative non può determinare alcun vulnus all'indipendenza del Consiglio.
Alla luce di questi principi, le Sezioni Unite rimarcano che la mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del Consiglio nazionale forense non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e conferma la sanzione irrogata.