Di Redazione su Giovedì, 07 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

Sanabilità opere edilizie abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici: Tar Campania enuncia condizioni

Su questa complessa questione, è recentemente intervenuto il T.A.R. Campania, Sezione VIII, con Sentenza n. 1454/2016, depositata il 17 marzo 2016.
Con il ricorso introduttivo, una cittadina aveva impugnato il provvedimento del Comune di Castellammare di Stabia recante il rigetto dell’istanza di condono edilizio ex lege n. 326/2003, e i
relativi atti presupposti, ivi compresa la nota recante la comunicazione dei motivi ostativi all´accoglimento dell’istanza.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva che in relazione all´immobile principale, cui accedevano le opere oggetto della istanza di condono (realizzazione di un locale annesso a detto immobile principale) aveva presentato istanza di condono ex l. n. 47/85, istanza esitata favorevolmente.
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente articolava cinque motivi di ricorso: diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Con la Sentenza in commento, il T.A.R. ha ritenuto l’atto impugnato correttamente motivato con riferimento a quanto osservato nella nota di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10
bis l. 241/90, circa la non accoglibilità dell’istanza di condono ex l. 326/2003, in considerazione del vincolo paesaggistico sussistente sulla zona de qua per la non conformità
urbanistica delle opere in questione in quanto rientranti nella tipologia 1, come dichiarato nell´istanza di condono.
Ostativo al richiesto condono edilizio, secondo il Collegio, risultava infatti in primo luogo il disposto di cui all´art. 32 co. 26 lett. a) D.L. n. 269/2003, trattandosi di opere di nuova costruzione rientranti pertanto nella tipologia 1 di cui all´allegato allo stesso D.L.
Richiamando la consolidata giurisprudenza, il Collegio ha inoltre ribadito che sono sanabili, ai sensi dell´art. 32, comma 27 lettera d), del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, le opere edilizie abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell´imposizione del vincolo, anche se questo non comporta l´inedificabilità assoluta dell´area; b) che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano
conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell´allegato 1 del citato D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell´Autorità preposta al vincolo (cfr., tra le tante Cfr. TAR Campania, Napoli, III, 4.4.2012, n. 1612).
Venendo in rilievo, ha concluso il T.A.R., un’attività tipicamente vincolata, stante l’assenza dei presupposti di legge per il rilascio del provvedimento di condono, alcun ulteriore motivazione doveva essere contenuta nel provvedimento di diniego, correttamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto – sussistenza del vincolo paesaggistico, non conformità urbanistica dell’opera rientrante in tipologia 1- e di diritto (art. 32 comma 27 lett d) l. 326/2003, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza).
Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto integralmente.
In allegato Sentenza
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