Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Così testualmente recita l´articolo 1854 del Codice Civile, norma con cui la Sezione I della Cassazione, con sentenza n. 9063 del 7 Aprile, ha risolto una controversia nata tra una banca emiliana e due correntisti dalla stessa convenuti.
Alle origini della vicenda vi è la cointestazione a padre, madre e figlio, di un conto corrente.
Successivamente il padre chiedeva un ampliamento dell´apertura sul conto, apponendo sullo stesso le firme false della moglie e del figlio.
Deceduto il padre, la banca chiamava gli altri due cointestatari al pagamento del saldo passivo del conto corrente, chiedendo al Tribunale di accertare l´autenticità delle sottoscrizioni sulle richieste di aumento dell´apertura di credito, in modo da dichiarare che i convenuti fossero suoi debitori, e che essa aveva diritto di operare la compensazione del debito con il credito derivante dal conto.
I convenuti disconoscevano le firme apposte sui moduli, mostrando disponibilità al pagamento solo relativamente al saldo attivo dell´eredità, facendo inoltre presente che l´accettazione delle stessa era avvenuta con beneficio d´inventario, di modo che ci fosse la separazione del loro patrimonio da quello del de cuius, conseguendone che la compensazione poteva attuarsi solo entro i beni residui dopo il pagamento dei crediti dell´eredità beneficiata.
In primo grado, l´esame del consulente tecnico sulla firma dei convenuti, accertandone l´autenticità, dava modo al giudice di stabilire che essi fossero debitori in solido del saldo passivo del conto corrente, e che la banca avrebbe potuto operare la compensazione.
La Corte d´Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi successivamente, affermava che sul punto, l´articolo 1854 e 1292 del Codice civile, chiaramente esprimono il principio di solidarietà passiva, secondo cui ciascun intestatario risponde e si assume il rischio per le operazioni poste in essere dagli altri. Ciò non senza una contropartita favorevole, ossia la disponibilità di denaro in capo a tutti i correntisti.
Sperando in un ulteriore pronunciamento che avrebbe potuto ribaltare l´esito della controversia, madre e figlio adivano la Suprema Corte, lamentando la confusione operata dal Tribunale di Bologna, tra il contratto di conto corrente cointestato e il contratto di apertura di credito sul medesimo conto. Veniva infatti appurata la falsità delle firme dei cointestatari agli accordi con cui il defunto modificava le pattuizioni originarie circa il conto corrente.
Secondo le argomentazioni poste a base della protesta, non trovava applicazione la norma che accoglie il principio di solidarietà passiva, quanto piuttosto l´art. 1372 comma 2 c.c., secondo cui il contratto produce effetto solo fra le parti che lo hanno stipulato.
La Cassazione rigettava il ricorso posto che, la facoltà di operare separatamente deve essere prevista nel contratto, non essendo possibile in caso contrario presumere il consenso dei contitolari alle operazioni realizzate da uno di essi.
L´operazione posta in essere autonomamente da uno solo dei correntisti, vincola anche gli altri. Da ciò deriva che ogni contitolare del rapporto è solidalmente responsabile nei confronti della banca per il saldo passivo del conto medesimo, non avendo valore il fatto che il debito sia nato dopo un finanziamento che la banca ha concesso a uno solo di essi.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza , presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.
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