Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta "rottamazione-ter", per le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
L'art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").
Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l'integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Rispetto alle precedenti "Definizioni" introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 ("rottamazione-bis"), il D.L. n. 119/2018, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:
- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
- un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamentorispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-ter") è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un'unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
- alla "prima rottamazione" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla "rottamazione-bis" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro, infatti, che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-ter") per gli stessi carichi.
Prospetto informativo
Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. n. 119/2018 e quelli esclusi, si può richiedere il Prospetto informativo tramite l'apposito form online, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o scaricarlo direttamente entrando in area riservata.
Come aderire
1. "Fai D.A. te" e presentare la domanda on line
Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2018 può presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l'apposito form online allegando la prevista documentazione per il riconoscimento.
Ricordando inoltre che il form per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata è disponibile anche in area riservata dove, accedendo con le proprie credenziali, non si avrà necessità di allegare alcuna documentazione di riconoscimento. Questo servizio consente di "rottamare" anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso.
2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesioneIn alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018entro il 30 aprile 2019:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossionepresenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.