Di Redazione su Mercoledì, 05 Aprile 2017
Categoria: Istituzioni

Rottamazione, Equitalia: "Chi non paga una rata o paga in ritardo decade dal beneficio, tratterremo somme in acconto"

Rottamazione cartelle, è bene saperlo prima di aderire al piano di Equitalia. Se non si paga una rata o il pagamento viene effettuato in misura ridotta il contribuente non solo decade automaticamente dal beneficio ma Equitalia tratterrà a titolo di acconto quanto fino a quel momento pagato.
Lo rende noto, con una Faq sul proprio sito web, proprio Equitalia: "chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell´importo complessivamente dovuto".

Equitalia ricorda inoltre che il decreto legge n. 36/2017 (GU n.74 del 29-3-2017) proroga al prossimo 21 aprile il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata.

La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in vigore dal 3 dicembre, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.

Chi intende aderire pagherà l´importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per i ruoli affidati a Equitalia nel corso dell´anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notificati, la legge 225/16 prevede che sia inviata una lettera (con posta ordinaria, entro il 28 febbraio 2017) a quei contribuenti intestatari dei suddetti ruoli.