Di Redazione su Sabato, 28 Gennaio 2017
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Rottamazione cartelle non si applica a Casse professionisti. DG Cassa Forense gela aspettative iscritti

La rottamazione delle cartelle, introdotta dal Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, non riguarda Cassa Forense e neppure tutte le altre Casse dei Professionisti in quanto nell´art. 6 del D.L. n. 193/2016, che disciplina la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, vengono specificate le fattispecie cui si applica l´istituto, e i richiamati art. 30 del D.p.r. n. 602/73 e 27 del D.Lgs. n. 46/99, si riferiscono esclusivamente ad imposte (art. 11 del D.p.r. n. 602/73) e contributi di competenza di "enti pubblici previdenziali" (art. 27 del D.lgs. n. 46/99) non, quindi, a contributi degli Enti privati.
Ad affermarlo, il direttore generale della Cassa Forense Michele Proietti con un intervento nella newsletter n.1/2017 della Cassa che riportiamo integralmente.
Anche se" Il riferimento generico alle "sanzioni", contenuto nel citato art. 6, potrebbe far propendere anche per una interpretazione estensiva della norma che includa tutti gli Enti impositori", la Cassa, al momento, non accorda il beneficio ai propri iscritti in situazione di difficoltà per il pregresso.
La tesi negativa di Cassa è quantomeno dubbia. In molti, tra i quali Studio Cataldi si erano detti certi del contrario.
https://www.google.it/amp/www.studiocataldi.it/amp/news.asp%3Fid%3D24099?client=lightning
Speranze gelate adesso dal Direttore Generale di Cassa Forense. Ecco il suo intervento:
"Tutto è cominciato qualche settimana fa con le ormai consuete slides con cui vengono presentati i provvedimenti che il Governo intende adottare: Equitalia cesserà di esistere e le cartelle esattoriali in corso di riscossione verranno rottamate!
Poi è seguito il Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016 che, ad una attenta lettura, in realtà ridimensiona il fenomeno ad una mera successione nel tempo tra società a controllo pubblico delegate alla riscossione.
Equitalia S.p.A. sarà soppressa dal 01.07.2017 e verrà sostituita da un Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" che più o meno farà le stesse cose, magari in un modo diverso.
Rottamazione Equitalia ridotta
Il vero scopo di questa operazione sembrerebbe quindi quello di consentire la c.d. "definizione agevolata" delle cartelle esattoriali (art. 6 del D.L.) che, per svariati motivi, Equitalia non riusciva a riscuotere. Vanno, tuttavia, evidenziate alcune criticità che rendono difficoltosa la fase attuativa del Decreto. Innanzitutto, manca chiarezza circa l´ambito soggettivo di applicazione.
A tale proposito è da dirsi che la norma, così come è costruita, non sembrerebbe riguardare Cassa Forense che, al pari, degli altri Enti previdenziali "privati", ha come focus i contributi, non certo imposte e/o tasse. Nell´art. 6 del D.L. n. 193/2016, che disciplina la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, vengono infatti specificate le fattispecie cui si applica l´istituto, con richiamo all´art. 30 del D.p.r. n. 602/73 e all´art. 27 del D.Lgs. n. 46/99. Tali norme, si riferiscono esclusivamente ad imposte (art. 11 del D.p.r. n. 602/73) e contributi di competenza di "enti pubblici previdenziali" (art. 27 del D.lgs. n. 46/99) non, quindi, a contributi degli Enti privati.
Pur tuttavia, un riferimento generico alle "sanzioni" incluse nei carichi esattoriali potrebbe far propendere anche per una tesi diversa, considerato che Equitalia, di per sé, non applica "sanzioni" (si limita ad applicare l´aggio per la riscossione e gli interessi di mora sui carichi insoluti). Il riferimento generico alle "sanzioni", contenuto nel citato art. 6, potrebbe, quindi, far propendere anche per una interpretazione estensiva della norma che includa tutti gli Enti impositori.
Inutile dire che, se così fosse, l´intervento del legislatore andrebbe a invadere pesantemente il campo di azione di Enti privati che applicano autonomi e diversi sistemi sanzionatori.
Al di là di ogni considerazione di sistema, comunque, in sede di conversione, andrebbe assolutamente previsto un chiarimento in ordine all´ambito soggettivo di applicazione. Sul punto c´è da dire che, nell´incertezza della norma, anche la modulistica messa a punto, in questi giorni, da Equitalia non fa alcuna menzione esplicita dei carichi relativi agli Enti di previdenza privati,
tema assai rilevante in ragione del valore economico di tali poste.
Da ultimo, vanno segnalate altre incongruenze del Decreto, di non minore importanza e che sembra siano già all´attenzione delle competenti Commissioni Parlamentari per una loro correzione:
Non viene chiarito se la c.d. "sanatoria" riguardi anche la Sicilia (che non è gestita da Equitalia ma da un Ente di riscossione autonomo – Riscossione Sicilia Spa) ed alcuni comuni che hanno costituito servizi autonomi di riscossione (es. Aequa Roma S.p.A.);
I termini per la presentazione delle domande e per le rateazioni appaiono eccessivamente compressi;
Rimarrebbero esclusi dall´ambito oggettivo della sanatoria gli aggi per la riscossione dovuti ad Equitalia, il che non è congruo nel momento in cui si intaccano addirittura i crediti degli Enti.
In conclusione, appare chiaro come il tema coinvolga profili giuridici e gestionali, nonchè profili politici e di parità di trattamento tra soggetti contribuenti. Tutti temi dunque di non facile soluzione.
Per il momento il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense non ha assunto una posizione ufficiale nei confronti degli iscritti; ciò in attesa della conversione in Legge del Decreto che, mediante opportune modifiche, trasformi questo provvedimento in una disciplina organica e chiaramente delimitata nei suoi confini.
Non appena il provvedimento assumerà contorni più definiti, dunque, Cassa Forense potrà tornare sull´argomento, in modo più esaustivo per i propri iscritti".
 
Dr. Michele Proietti - Direttore Generale di Cassa Forense