Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 12 Luglio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Rivalsa assicurazione per guida in stato di ebbrezza dell'assicurato: SC precisa quando è esclusa

Se un assicurato ha stipulato una polizza con copertura massima, comprensiva della rinuncia da parte della compagnia all'azione di rivalsa, non può vedersi eccepire una clausola predisposta unilateralmente dall'assicurazione, con cui si esclude detta rinuncia in caso di sinistro causato dall'assicurato per guida in stato di ebbrezza. E ciò in considerazione del fatto che detta clausola crea «una evidente difficoltà di comprensione in chi fa affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, prevedendo limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza».

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione, con sentenza n. 18324 del 9 luglio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La ricorrente è una compagnia di assicurazioni che ha agito in giudizio per chiedere la condanna della sua assicurata, a titolo di rivalsa per il risarcimento danni erogato al terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale occorso all'autovettura dell'assicurata convenuta; autovettura, questa, condotta in stato di ebbrezza. Il diritto di rivalsa, a dir della ricorrente, nasce da una clausola contrattuale che esclude dall'oggetto di copertura assicurativa la guida in stato di ebbrezza.

Il Tribunale non accolto la domanda della compagnia, ritenendo che, nel caso di specie, trova applicazione il Codice del Consumo (D.Igs. n. 206 del 2005), in forza del quale la clausola invocata dalla compagnia è da reputarsi nulla perché vessatoria. 

Anche la Corte di Appello ha rigettato la domanda della ricorrente, partendo, tuttavia, non dalla vessatorietà della clausola in questione, ma dando continuità a quella giurisprudenza di legittimità relativa all'interpretazione delle clausole ambigue nei contratti assicurativi (Cass., n. 668/2016), «secondo la quale, in caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell'altro, queste devono essere interpretate contro lo stipulatore ed a favore del contraente debole». In buona sostanza, ad avviso della Corte d'Appello, nel caso in esame, l'assicurata ha sottoscritto un modulo predisposto unilateralmente dalla compagnia, nel quale è stata prevista una copertura assicurativa piena, con esclusione del diritto di rivalsa dell'assicuratore. Ne consegue che l'assicurato non può poi vedersi eccepire una clausola predisposta unilateralmente dalla compagnia che limita la rinuncia al diritto di rivalsa in caso di ebbrezza dell'assicurato.

In conseguenza di tali considerazioni, il Giudice di secondo grado ha rigettato l'appello della compagnia e così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

I Giudici di legittimità condividono l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione.

Infatti, a loro dire, in ipotesi come quella in esame, trovano applicazione i canoni di interpretazione del contratto. In particolare quelli relativi alle clausole polisenso, ossia a quelle clausole contenute in un contratto che sono equivoche e danno adito a più interpretazioni. Per evitare ciò, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, richiamato dal Giudice di secondo grado e condiviso dalla Corte di cassazione, con particolare riferimento alle polizze assicurative, queste devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 

Con l'ovvia conseguenza che ove esse contengano clausole equivoche e polisenso, il «giudice non potrebbe attribuire a dette clausole uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri interpretativi, quale, in particolare, quello dell'interpretazione contro il predisponente» (Cass., n. 668/2016). In buona sostanza, le clausole, che riguardano la delimitazione del rischio assicurato, se inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, nel dubbio, andranno intese in senso sfavorevole a quest'ultimo (Cass., n. 866/2008).

Orbene, tornando al caso di specie, le clausole della polizza sottoscritta dall'assicurata mostrano una certa equivocità. Ma vediamo perché.

Esse i) prevedono una copertura assicurativa massima, con rinuncia del diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore, ii) sono state predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dall'assicurata, iii) nell'ambito di queste, esiste una clausola che limita la rinuncia su indicata ai casi di guida in stato di ebbrezza dell'assicurata medesima. A parere della Corte di cassazione, è evidente che si tratta di una polizza strutturata in un modo difficile da comprendere soprattutto per l'assicurata che ha fatto affidamento su un tipo di contratto che garantisce una copertura assicurativa massima e la rinuncia alla rivalsa. Le limitazioni a tale rinuncia, opposte dalla ricorrente, per il fatto di essere state predisposte in un contesto complesso di clausole polisenso, secondo i Giudici di legittimità, non sono facilmente individuabili da una persona comune, pur utilizzando la normale diligenza. Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dalla vessatorietà o meno della clausola contrattuale in questione, essa, in forza degli ordinari criteri ermeneutici su menzionati, deve essere interpretata a favore dell'assicurato e contro la compagnia.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione di secondo grado. 

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