I Giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza, n. 40036 del 27 settembre 2016, hanno affermato che risponde di omicidio colposo l´operatore del 118 che, omettendo di vagliare il grado di urgenza del soccorso richiesto, sottovalutava la gravità del caso e quindi non inviava prontamente l´ambulanza e quando, a seguito di seconda chiamata, lo faceva, la inviava senza alcuna figura di rianimatore a bordo. A causa del mancato e pronto intervento il paziente che accusava una grave crisi per un attacco epilettico, perdeva la vita.
I giudici della Corte hanno quindi ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta negligente dell´imputato e la morte del paziente e quindi hanno rigettato il ricorso proposto.
Nel caso di specie l´imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che dopo aver richiamato in punto i principi di diritto e i precedenti pronunciamenti giurisprudenziali in materia di imputazione causale nei delitti commissivi mediante omissione e in relazione ai profili soggettivi della responsabilità per colpa, riconosciuta la posizione di garanzia del D.M. quale addetto al 118, affermava che la condotta di questi era stata connotata da grave negligenza in quanto, sulla base della registrazione dei contatti telefonici intervenuti a seguito della richiesta di intervento, in violazione dei protocolli cui doveva uniformarsi il servizio di 118, aveva comunicato la indisponibilità dell´autoambulanza che copriva il settore di intervento senza prima sincerarsi dell´ urgenza dell´intervento, attraverso l´analisi sullo stato delle condizioni vitali del paziente.
In particolare, con il primo motivo del ricorso, l´imputato sosteneva la mancanza degli elementi costitutivi del reato e contestava la sussistenza del nesso di causalità. Il ricorrente sosteneva che, per come si sono verificati ed accertati i fatti, era impossibile sostenere, con giudizio di elevata probabilità logica e credibilità razionale che l´osservanza del comportamento ritenuto come doveroso da parte dell´operatore del 118 , avrebbe avuto l´effetto salvifico per il paziente
I Giudici della Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso proposto in quanto la Corte Territoriale nella motivazione della sentenza impugnata, ha coerentemente e senza alcuna contraddizione, evidenziato l´esistenza del nesso causale e l´esistenza della colpa in capo all´operatore. I Giudici di legittimità, con riferimento al profilo della colpa, hanno richiamato il principio sancito dalla pronuncia delle Sezioni Unite (SS. UU. 24/4/14 n. 38343), secondo cui occorre verificare se l´evento costituisca la concretizzazione del rischio della inosservanza della regola cautelare. Nel caso concreto hanno avuto modo di accertare come l´evento sia stato la realizzazione del pericolo in considerazione del quale, la condotta dell´agente è stato qualificata contrario alla diligenza."
Segue sentenza allegata
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