La clausola con cui si impedisca il distacco di un singolo condomino dall´ impianto centralizzato, deve ritenersi nulla. La nullità riguarda anche l´obbligo del pagamento delle spese di gestione. Così si è espressa la Cassazione, sezione II Civile, con sentenza 11970/17 depositata il 12 maggio.
A seguito di riunione condominiale, la delibera assembleare aveva rigettato la richiesta di un condomino di distaccarsi dall´ impianto di riscaldamento centralizzato, e approvato il preventivo per la gestione del riscaldamento. Impugnando quindi tale delibera, e chiedendo la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme già pagate per il riscaldamento, la protesta del condomino veniva accolta dal Tribunale di Roma, che riteneva legittimo il distacco desiderato dall´ attore, ma che questo fosse comunque tenuto alla partecipazione delle spese riguardanti la conservazione e l´utilizzo dell´impianto. Tale sentenza veniva confermata per intero in appello, e ciò sulla base di un presupposto, ossia la natura contrattuale del regolamento di condominio. Disponendo questo, infatti, all´ articolo 16, l´impossibilità di un condomino di sottrarsi alle spese di manutenzione, riparazione, consumo ed esercizio del riscaldamento, ne conseguiva la persistenza dell´obbligo, in capo a detto condomino, di contribuire alle spese, anche qualora questo si fosse distaccato dal servizio
Il condomino adiva pertanto la Cassazione, affermando che il regolamento condominiale, pur avendo natura contrattuale, non poteva impedirgli di raggiungere il suo obiettivo.
E infatti la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e accoglieva il ricorso sulla base del seguente ragionamento. Qualora un condomino si distacchi dall´ impianto centralizzato, possibilità che può essere negata solo nel caso in cui ciò rechi pregiudizio all´ impianto stesso (e nel caso di specie l´esame di CTU aveva appurato che nessuno squilibrio né maggiori consumi ne sarebbero conseguiti) non può essere previsto un obbligo, in capo a questo, di contribuire alle spese di gestione, ma solo alle spese di conservazione e manutenzione (art. 1123 c.c.). Laddove ci sia una rinuncia al servizio di riscaldamento, di consumo neanche si può parlare, in quanto il distacco dall´ impianto dà luogo all´ impossibilità, nel concreto, di usufruirne. La Corte ha voluto fare in modo da correlare il pagamento ad un consumo effettivo, e non invece lasciare che il condomino venisse gravato di pagare un consumo putativo. Richiamando la n. 19893/2011 Cass., la Corte ha precisato che la rinuncia di un condomino all´ uso dell´impianto centralizzato di riscaldamento è legittimo anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini. Nulla la clausola del regolamento condominiale e nullo il relativo obbligo di pagamento, il nostro ricorrente la spuntava a dispetto del resto dei condomini, tra cui in linea di massima si sa, trovare un accordo è dura sfida!
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina nell´anno 2015
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