Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 5538 del 2016, pronunciandosi su una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, consistenti nell´usura psicofisica e/o da stress lavorativo, per la mancata fruizione, da parte di un lavoratore, di soste durante la conduzione di automezzi adibiti al trasporto pubblico di persone su tratte urbane ed extraurbane.
In sintesi, i Giudici supremi hanno confermato quanto stabilito dai Giudici di Appello, che avevano ritenuto non allegato il danno biologico o esistenziale derivato dal mancato rispetto dell´obbligo datoriale di concedere soste di 15 minuti o più tra una corsa e l´altra nell´ambito del turno di lavoro.
Gli ermellini in buona sostanza hanno ribadito il seguente principio di diritto: "Nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste dal regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall´art. 14 del regolamento OIL n. 67 del 1939, e dalla L. n. 138 del 1958, art. 6, comma 1, lett. A), - per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un´ora, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l´inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione" (Cass. n. 2886 del 2014; conforme:Cass. n. 14710 del 2015).
Ciò statuito, anche i Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso presentato.
In sintesi, i Giudici supremi hanno confermato quanto stabilito dai Giudici di Appello, che avevano ritenuto non allegato il danno biologico o esistenziale derivato dal mancato rispetto dell´obbligo datoriale di concedere soste di 15 minuti o più tra una corsa e l´altra nell´ambito del turno di lavoro.
Gli ermellini in buona sostanza hanno ribadito il seguente principio di diritto: "Nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste dal regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall´art. 14 del regolamento OIL n. 67 del 1939, e dalla L. n. 138 del 1958, art. 6, comma 1, lett. A), - per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un´ora, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l´inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione" (Cass. n. 2886 del 2014; conforme:Cass. n. 14710 del 2015).
Ciò statuito, anche i Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso presentato.
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