Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 16 Settembre 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Rinuncia all'eredità, retroattività degli effetti e legittimazione passiva dei debiti ereditari

Inquadramento normativo: Art. 521 c.p.c.

La rinuncia all'eredità e la retroattività degli effetti: Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Questo significa che le infrazioni commesse nelle more tra l'apertura della successione e la rinunzia, avendo quest'ultima effetti retroattivi, non rilevano per il rinunziante. Ne consegue che in tema di responsabilità civile sul rinunciante non grava alcun onere di provvedere all'aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico, trattandosi di obbligazione propria dell'acquirente del diritto di proprietà del bene, e cioè di colui che abbia effettivamente acquistato la qualità di erede. E ciò in considerazione del fatto che le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell'autovettura dell'obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria fondata sul certificato di proprietà - o sull'eventuale accettazione di eredità [...] (cfr. Cass., nn. 4755/2016, 20436/2018, richiamate da Cass., n. 20878/2020).

La rinuncia all'eredità e le obbligazioni tributarie del de cuius: Le obbligazioni del de cuius possono essere assunte solo dai soggetti che accettano l'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione. Ne consegue che: