Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente con riferimento ai requisiti di specificità che devono essere presenti nei motivi dell´atto di appello penale, per poter esere dichiarato ammissibile ex art 501 comma 2 cpp, il Primo Presidente della Corte di Cassazione con ordinanza del 29 luglio 2016, ha deciso di rimettere la questione al giudizio delle Sezioni Unite.
Ecco il passaggio centrale della ordinanza:
«Rilevato che il ricorso, proposto avverso un´ordinanza di inammissibilità di un atto di appello, può prestarsi alla assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell´art. 610 comma 2 c.p.p stante l´esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di specificità dei motivi di appello e di poteri di declaratoria di inammissibilità ex art. 591 c.2 c.p.p., si assegna il ricorso alle Sezioni Unite penali disponendo la trasmissione degli atti all´Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa, fissando per la trattazione l´udienza del 29 ottobre 2016».
Segue testo ordinanza
Ecco il passaggio centrale della ordinanza:
«Rilevato che il ricorso, proposto avverso un´ordinanza di inammissibilità di un atto di appello, può prestarsi alla assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell´art. 610 comma 2 c.p.p stante l´esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di specificità dei motivi di appello e di poteri di declaratoria di inammissibilità ex art. 591 c.2 c.p.p., si assegna il ricorso alle Sezioni Unite penali disponendo la trasmissione degli atti all´Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa, fissando per la trattazione l´udienza del 29 ottobre 2016».
Segue testo ordinanza
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