Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con decreto del 9 maggio 2016, sollecitato dall´ordinanza della Quinta Sezione Penale della Cassazione, ha rimesso avanti le Sezioni Unite la questione relativa al valore che occorre dare alla mancata comparizione del querelante avanti al giudizio del Giudice di Pace preventivamente avvertito che la propria assenza avrebbe comportato la remissione tacita della querela.
Sul tema erano già intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 46088 del 15 dicembre 2008. In quell´occasione hanno affermato che al di fuor dell´ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274, (ricorso immediato al giudice da parte del querelante) la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante il preventivo avvertimento del giudice a comparire, non configurasse una rimessione tacita di querela.
Di questo avviso non sono stati i giudici della Quinta Sezione Penale che alla luce dell´introduzione, nel procedimento avanti al Giudice di Pace, di diversi istituti deflattivi, hanno ritenuto di rivisitare il precedente orientamento suggellato con la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2008 e hanno riproposto i diversi dubbi.
Adesso la parola spetta ai giudici delle Sezioni Unite che all´udienza già fissata per il 23 giugno 2016 si pronunceranno.
Si allega la sentenza V Sez. Pen Cass. n.12417 del 23 marzo 2016.
Sul tema erano già intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 46088 del 15 dicembre 2008. In quell´occasione hanno affermato che al di fuor dell´ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274, (ricorso immediato al giudice da parte del querelante) la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante il preventivo avvertimento del giudice a comparire, non configurasse una rimessione tacita di querela.
Di questo avviso non sono stati i giudici della Quinta Sezione Penale che alla luce dell´introduzione, nel procedimento avanti al Giudice di Pace, di diversi istituti deflattivi, hanno ritenuto di rivisitare il precedente orientamento suggellato con la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2008 e hanno riproposto i diversi dubbi.
Adesso la parola spetta ai giudici delle Sezioni Unite che all´udienza già fissata per il 23 giugno 2016 si pronunceranno.
Si allega la sentenza V Sez. Pen Cass. n.12417 del 23 marzo 2016.
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