Il Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta del 17 giugno 2022 ha deciso di fornire importanti chiarimenti con riferimento al Decreto interministeriale 20 dicembre 2021, cosiddetto decreto Costa, recante "Definizione dei criteri e delle modalità di rimborso di cui all'articolo 1, c. 1015 delle legge 178/2020 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1 c. 1020.
Il decreto prevede la possibilità per gli imputati che siano stati assolti con sentenza passata in giudicato per non aver commesso il fatto, di chiedere il rimborso delle spese legali sostenute, fino all'importo massimo di euro 10.500,00.
Tale rimborso potrà avvenire solo dietro presentazione della fattura del difensore con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.Si è discusso sui limiti del potere dei Consigli dell'Ordine in merito alla particolarità del parere di congruità, in particolare se trattasi dell'ordinario parere di congruità che l'avvocato chiede al proprio Ordine, corredato dalle attività svolte così da valutare appunto la congruità del compenso richiesto (art. 3, comma 3, lettera h del decreto) o di altra modalità procedurale ed in questo caso però non si definiscono bene i criteri che devono orientare il COA.
Ed ancora trattandosi di parcella già pagata è corretto ammettere come unica modalità di pagamento solo il bonifico o sono ammesse anche altre modalità purché tracciate?
Per quanto concerne i criteri per la emissione del parere di congruità deve farsi riferimento ai parametri forensi di cui al DM 55/2014 ed è obbligatorio il riferimento ai parametri medi?
Nonostante permangano alcuni dubbi il CNF ha svolto alcuni chiarimenti indirizzati a tutti i Presidenti dei COA nazionali sul Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021.
Tale decreto riguarda gli imputati assolti in via definitiva con le formule "non avere commesso il fatto, il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato" ed in tali casi è possibile chiedere il rimborso delle spese legali versate al difensore.
Secondo i chiarimenti del CNF, ai fini del rimborso è necessario il rispetto di alcuni presupposti, elementi essenziali ai fini dell'ottenimento dello stesso.
Difatti, il CNF precisa quanto segue:
-il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve rilasciare il parere di congruità in relazione agli importi che l'imputato assolto ha corrisposto all'Avvocato, con la libertà di ritenere congruo anche un importo superiore a quello rimborsabile di 10.500,00 euro, anche se resta fermo il rimborso a tale cifra al massimo;
- -il parere non può sovrapporsi ad accordi eventuali stipulati tra le parti sul compenso;
- -il Ministero ha il compito di verificare i requisiti di ammissibilità della domanda e non il COA;
- -il parere di congruità al COA può essere richiesto solo dall'avvocato che ha difeso l'imputato, documentando quanto svolto, presentando la relativa fattura accompagnata da una relazione illustrativa.