Dal 6 febbraio in vigore le nuove norme. Per una vasta serie di illeciti, d´ora in poi, previste solo sanzioni amministrative o civili.
L’ordinamento penale cede opportunamente il passo al diritto amministrativo ed alla giurisdizione civile, attribuendo nuove competenze ai prefetti ed alla Pubblica Amministrazione.
I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 introducono nel nostro sistema giuridico rilevanti novità che andranno ad incidere profondamente nei diversi contesti giurisdizionali. Non sono certo pochi, infatti, i reati a far data dal 6 febbraio 2016 si trasformano ipso iure in illeciti amministrativi, puniti esclusivamente con sanzioni pecuniarie che saranno comminate dalle autorità amministrative preposte.
Parimenti significative saranno le fattispecie (come l’ingiuria) che perdono, da un giorno all’altro, la propria storica connotazione penale per conservare una valenza meramente civilistica da cui si fa discendere, oltre all’obbligo del risarcimento del danno, una sanzione economica civile, sulla base dell’esperienza dei c.d. punitive damages tipici dei modelli di common law.
La riforma fissa anzitutto una fondamentale norma di “depenalizzazione generalizzata”, in forza della quale «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016). Il principio prevede, però, importanti eccezioni che vanno debitamente evidenziate, in quanto è tutt’altro che agevole distinguere i nuovi illeciti amministrativi dalle ipotesi che conservano la loro rilevanza penale.
La “depenalizzazione generalizzata” si applica ai soli reati previsti da leggi speciali; le condotte sanzionate nel codice penale con pena pecuniaria (fra cui, ad es., il vilipendio della bandiera ex art. 292 c.p.) rimangono così, a tutti gli effetti, “illeciti penali”.
Fra le numerose violazioni di leggi speciali che divengono punibili solo in via amministrativa si segnalano:
- la guida senza patente, ex art. 116, comma 15, del Codice della Strada, sempre che non vi sia recidiva nel biennio, nel qual caso sarà comunque configurabile l’illecito penale;
- l’inosservanza delle disposizioni antiriciclaggio concernenti l’obbligo di adeguata verifica della clientela e di conseguente registrazione dei dati acquisiti, nonché alle comunicazioni obbligatorie da parte degli organi di controllo (art. 55, commi 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007);
- l’aborto clandestino, limitatamente alla condotta della donna che cagioni l’interruzione della propria gravidanza (art. 19, comma 2, legge n. 194/1978); alcuni delitti di contrabbando, di cui al D.P.R. n. 43/1973;
- l’emissione di assegno da parte di istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.D. n. 1736/1933).
L’unica fattispecie richiamata nel codice penale per cui si prevede esplicitamente ex novo la sola sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 ad euro 10.000) è, per una singolare scelta del legislatore, quella configurata dall’art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”).
Conservano in pieno la loro valenza penale, invece, tutti quei reati, pur puniti con la sola pena pecuniaria, contemplati nel testo unico dell’immigrazione e nei provvedimenti normativi pedissequamente richiamati nell’allegato del d.lgs. n. 8/2016, vertenti in materia di edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale ed industriale.
Il dettato legislativo opera, inoltre, una puntuale “depenalizzazione nominativa” che riguarda diverse ipotesi di reato, previste dal codice penale o da leggi speciali, specificamente indicate ad hoc. Fra questa varietà di illeciti che, d’ora in avanti, saranno perseguiti solo con sanzione amministrativa, spiccano:
- gli atti osceni ex art. 527, co. 1 c.p. (il fatto, già depenalizzato nel 1999 se commesso con colpa, conserva ora rilevanza penale solo nell´ipotesi prevista dal comma 2: se cioè viene commesso all´interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori);
- pubblicazioni e spettacoli osceni ex art. 528, co. 1 e 2 c.p.(conserva rilevanza penale l´ipotesi contemplata dal comma 3);
- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.);
- abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.;
- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 c.p.;
- l´omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro (art. 2, co. 1 bis d.l. n. 463/1983).
La depenalizzazione opera anche per i reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate vanno a configurare fattispecie autonome di reato (art. 1, comma 2). Viene dunque ponderatamente considerato dal legislatore il caso in cui l’attuale reato-base sia punito con la sola pena pecuniaria, ma per la fattispecie aggravata siano previste anche pene detentive (congiunte o alternative alla pena pecuniaria, ovvero la sola pena detentiva). In una simile circostanza, è stabilita la depenalizzazione dell’ipotesi base (punita con la sola pena pecuniaria e rientrante nelle fattispecie depenalizzate), mentre l’ipotesi aggravata conserva piena valenza penale, trasformandosi per l’appunto in una fattispecie autonoma di reato.
Dal punto di vista procedurale, è stabilito che per l’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dall’intervenuta “depenalizzazione”, si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 3 d.lgs. n. 8/2016).
L’art. 7 del d.lgs. n. 8/2016 individua l’autorità amministrativa competente per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Di notevole portata è anche la disposizione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 che definisce le questioni di diritto intertemporale, stabilendo che la riforma ha efficacia retroattiva su tutti i procedimenti conseguenti a violazioni commesse anche anteriormente alla data della sua entrata in vigore (6 febbraio 2016), sempre che il giudizio penale non si sia già concluso con sentenza o decreto irrevocabili. In quest’ultimo caso, alla stregua del principio del favor rei che regola la successione delle leggi penali nel tempo, spetterà al giudice dell’esecuzione la revoca delle sentenze definitive di condanna già emesse per fatti che, in ragione della sopraggiunta depenalizzazione, non sono più previsti dalla legge come reati.
Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 prescrive altresì l’abrogazione di una serie di reati sin qui configurati come tali dal nostro codice penale, quali:
- le falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.);
- l’ingiuria (art. 594 c.p.);
- la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.);
Tutti i delitti così abrogati vengono trasformati in illeciti civili “tipizzati”.
In sostanza, le fattispecie dapprima perseguite (anche) penalmente, assumono ora rilevanza solo in ambito civilistico per cui tali condotte, se commesse dolosamente, obbligano il responsabile, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche al pagamento di un’apposita sanzione pecuniaria stabilita dalla legge. Sarà, in questo caso, il giudice civile a dover pronunciare la sentenza di condanna al risarcimento del danno ed al versamento della sanzione pecuniaria, in accoglimento della domanda di colui che intenderà agire in giudizio, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Di grande rilievo è anche l’intervenuta abrogazione del reato di danneggiamento non aggravato, di cui all’art. 635, comma 1, codice penale. Per fare un esempio: «chi offende l’onore o il decoro di una persona presente ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa», integrando in tal modo l’illecito tipico dell’ingiuria, soggiace d’ora in poi ad «una sanzione pecuniaria civile da euro cento ad euro ottomila» (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 7/2016).
La riforma avrà, come auspicato, un positivo effetto di alleggerimento del gravame penale, liberato dal peso ipertrofico di contenziosi connessi a vicende obiettivamente bagatellari, a favore – si spera – di una più celere ed incisiva risposta del giudice civile o dell’autorità amministrativa alle esigenze di giustizia e tutela dei cittadini.
Avv. Luca Petrucci – Avv. Giulio Vasaturo
Osservatorio Penale G.A.R.I.
Fonte: Quotidiano della p.a.
L’ordinamento penale cede opportunamente il passo al diritto amministrativo ed alla giurisdizione civile, attribuendo nuove competenze ai prefetti ed alla Pubblica Amministrazione.
I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 introducono nel nostro sistema giuridico rilevanti novità che andranno ad incidere profondamente nei diversi contesti giurisdizionali. Non sono certo pochi, infatti, i reati a far data dal 6 febbraio 2016 si trasformano ipso iure in illeciti amministrativi, puniti esclusivamente con sanzioni pecuniarie che saranno comminate dalle autorità amministrative preposte.
Parimenti significative saranno le fattispecie (come l’ingiuria) che perdono, da un giorno all’altro, la propria storica connotazione penale per conservare una valenza meramente civilistica da cui si fa discendere, oltre all’obbligo del risarcimento del danno, una sanzione economica civile, sulla base dell’esperienza dei c.d. punitive damages tipici dei modelli di common law.
La riforma fissa anzitutto una fondamentale norma di “depenalizzazione generalizzata”, in forza della quale «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016). Il principio prevede, però, importanti eccezioni che vanno debitamente evidenziate, in quanto è tutt’altro che agevole distinguere i nuovi illeciti amministrativi dalle ipotesi che conservano la loro rilevanza penale.
La “depenalizzazione generalizzata” si applica ai soli reati previsti da leggi speciali; le condotte sanzionate nel codice penale con pena pecuniaria (fra cui, ad es., il vilipendio della bandiera ex art. 292 c.p.) rimangono così, a tutti gli effetti, “illeciti penali”.
Fra le numerose violazioni di leggi speciali che divengono punibili solo in via amministrativa si segnalano:
- la guida senza patente, ex art. 116, comma 15, del Codice della Strada, sempre che non vi sia recidiva nel biennio, nel qual caso sarà comunque configurabile l’illecito penale;
- l’inosservanza delle disposizioni antiriciclaggio concernenti l’obbligo di adeguata verifica della clientela e di conseguente registrazione dei dati acquisiti, nonché alle comunicazioni obbligatorie da parte degli organi di controllo (art. 55, commi 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007);
- l’aborto clandestino, limitatamente alla condotta della donna che cagioni l’interruzione della propria gravidanza (art. 19, comma 2, legge n. 194/1978); alcuni delitti di contrabbando, di cui al D.P.R. n. 43/1973;
- l’emissione di assegno da parte di istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.D. n. 1736/1933).
L’unica fattispecie richiamata nel codice penale per cui si prevede esplicitamente ex novo la sola sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 ad euro 10.000) è, per una singolare scelta del legislatore, quella configurata dall’art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”).
Conservano in pieno la loro valenza penale, invece, tutti quei reati, pur puniti con la sola pena pecuniaria, contemplati nel testo unico dell’immigrazione e nei provvedimenti normativi pedissequamente richiamati nell’allegato del d.lgs. n. 8/2016, vertenti in materia di edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale ed industriale.
Il dettato legislativo opera, inoltre, una puntuale “depenalizzazione nominativa” che riguarda diverse ipotesi di reato, previste dal codice penale o da leggi speciali, specificamente indicate ad hoc. Fra questa varietà di illeciti che, d’ora in avanti, saranno perseguiti solo con sanzione amministrativa, spiccano:
- gli atti osceni ex art. 527, co. 1 c.p. (il fatto, già depenalizzato nel 1999 se commesso con colpa, conserva ora rilevanza penale solo nell´ipotesi prevista dal comma 2: se cioè viene commesso all´interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori);
- pubblicazioni e spettacoli osceni ex art. 528, co. 1 e 2 c.p.(conserva rilevanza penale l´ipotesi contemplata dal comma 3);
- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.);
- abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.;
- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 c.p.;
- l´omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro (art. 2, co. 1 bis d.l. n. 463/1983).
La depenalizzazione opera anche per i reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate vanno a configurare fattispecie autonome di reato (art. 1, comma 2). Viene dunque ponderatamente considerato dal legislatore il caso in cui l’attuale reato-base sia punito con la sola pena pecuniaria, ma per la fattispecie aggravata siano previste anche pene detentive (congiunte o alternative alla pena pecuniaria, ovvero la sola pena detentiva). In una simile circostanza, è stabilita la depenalizzazione dell’ipotesi base (punita con la sola pena pecuniaria e rientrante nelle fattispecie depenalizzate), mentre l’ipotesi aggravata conserva piena valenza penale, trasformandosi per l’appunto in una fattispecie autonoma di reato.
Dal punto di vista procedurale, è stabilito che per l’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dall’intervenuta “depenalizzazione”, si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 3 d.lgs. n. 8/2016).
L’art. 7 del d.lgs. n. 8/2016 individua l’autorità amministrativa competente per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Di notevole portata è anche la disposizione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 che definisce le questioni di diritto intertemporale, stabilendo che la riforma ha efficacia retroattiva su tutti i procedimenti conseguenti a violazioni commesse anche anteriormente alla data della sua entrata in vigore (6 febbraio 2016), sempre che il giudizio penale non si sia già concluso con sentenza o decreto irrevocabili. In quest’ultimo caso, alla stregua del principio del favor rei che regola la successione delle leggi penali nel tempo, spetterà al giudice dell’esecuzione la revoca delle sentenze definitive di condanna già emesse per fatti che, in ragione della sopraggiunta depenalizzazione, non sono più previsti dalla legge come reati.
Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 prescrive altresì l’abrogazione di una serie di reati sin qui configurati come tali dal nostro codice penale, quali:
- le falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.);
- l’ingiuria (art. 594 c.p.);
- la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.);
Tutti i delitti così abrogati vengono trasformati in illeciti civili “tipizzati”.
In sostanza, le fattispecie dapprima perseguite (anche) penalmente, assumono ora rilevanza solo in ambito civilistico per cui tali condotte, se commesse dolosamente, obbligano il responsabile, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche al pagamento di un’apposita sanzione pecuniaria stabilita dalla legge. Sarà, in questo caso, il giudice civile a dover pronunciare la sentenza di condanna al risarcimento del danno ed al versamento della sanzione pecuniaria, in accoglimento della domanda di colui che intenderà agire in giudizio, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Di grande rilievo è anche l’intervenuta abrogazione del reato di danneggiamento non aggravato, di cui all’art. 635, comma 1, codice penale. Per fare un esempio: «chi offende l’onore o il decoro di una persona presente ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa», integrando in tal modo l’illecito tipico dell’ingiuria, soggiace d’ora in poi ad «una sanzione pecuniaria civile da euro cento ad euro ottomila» (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 7/2016).
La riforma avrà, come auspicato, un positivo effetto di alleggerimento del gravame penale, liberato dal peso ipertrofico di contenziosi connessi a vicende obiettivamente bagatellari, a favore – si spera – di una più celere ed incisiva risposta del giudice civile o dell’autorità amministrativa alle esigenze di giustizia e tutela dei cittadini.
Avv. Luca Petrucci – Avv. Giulio Vasaturo
Osservatorio Penale G.A.R.I.
Fonte: Quotidiano della p.a.