Di Alessandra Garozzo su Mercoledì, 20 Febbraio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Rifiuto di rapporti intimi col marito: nessun addebito alla moglie.

I Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 4653 del 2019 hanno escluso l'addebito della separazione a carico della moglie che di fatto si rifiutava di avere rapporti intimi col marito.

Seppure, Il rifiuto ad avere rapporti sessuali per la legge rappresenta la manifestazione di una volontà che, "ictu oculi " dichiara di non avere intenzione di adempiere ad uno di quelli che sono i diritti-doveri di ciascun coniuge, ossia i rapporti intimi a sfondo sessuale, tale circostanza secondo i Supremi Giudici non può essere considerata determinante dato che i rifiuti della moglie erano dovuti, oltre che ad una malattia refertata, ad un'atmosfera opprimente e per nulla serena che si viveva in casa a causa dei comportamenti del coniuge.

Già i Giudici in primo e secondo grado avevano manifestato quanto poi affermato dai Giudici di Piazza Cavour, prevedendo, inoltre, il versamento da parte dell'uomo nei confronti della donna di un assegno di mantenimento mensile di euro 700,00.

I Supremi Giudici nel caso sottoposto alla loro attenzione non accolgono, infatti, le doglianze dell'uomo partendo proprio dal presupposto che l'avvenuto abbandono della casa coniugale da parte della donna è stato assolutamente necessario in relazione alla tensione emotiva che ogni giorno la donna, ormai da anni, doveva fronteggiare, e che nel tempo l'ha portata ( in aggiunta alla manifestazione di una malattia alla vescica) a rifiutare i rapporti sessuali col coniuge. 

Se è vero che l'atteggiamento di chi umilia il coniuge, non volendo intrattenere con lo stesso alcun rapporto sessuale, non ha alcuna giustificazione e legittima di per sé anche l'addebito della separazione perché rende impossibile per l'altro coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive (di cui fanno parte le necessità sessuali), e che normalmente il presupposto dell'addebito è la intollerabilità della convivenza causata dalla violazione dei doveri di coniugio da parte di uno dei coniugi ( ed in tal senso anche il rifiuto sistematico del coniuge di avere rapporti sessuali rappresenta una condotta che viola i doveri derivanti dal matrimonio), va detto che in casi come quello "de quo" l'intollerabilità della convivenza rappresenta l'antecedente logico del rifiuto che si contestualizza  in un'opprimente atmosfera instaurata a casa dal marito che non poteva consentire una normale vita di coppia. 

Alla luce delle considerazioni su dette per i Supremi Giudici il semplice fatto di non voler fare sesso col marito non è sufficiente per addebitare alla moglie la separazione della coppia

In ordine in fine all'aspetto economico i Giudici basano la loro decisione sull'assegno di mantenimento facendo leva sulla sproporzione tra i redditi degli ex coniugi dalla quale risultava evidente una posizione economica dell'uomo molto più agiata rispetto a quella della donna.

Si allega ordinanza.

Avv. Alessandra Garozzo