Di Redazione su Venerdì, 13 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Riesame provvedimenti sequestro, precisazioni Sezioni Unite

Con Sentenza n. 18954 resa in esito all´udienza del 31/03/2016, depositata il 06/05/2016, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito, ponendo termine ad un contrasto, che, in tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro:
- il rinvio dell´art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell´art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l´applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, la applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa;
- il rinvio dell´art. 324, comma 7, al comma 10 dell´art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest´ultima norma.
Sentenza allegata