Di Redazione su Martedì, 20 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Ricongiungimento familiare, accolto ricorso straniero senza reddito, Tribunale: basta quello dei familiari

Una Sentenza destinata a far discutere, quella pronunciata dal Tribunale civile di Modena, che, interpretando innovativamente l´art. 29 del Testo Unico sulla immigrazione, ha consentito ad un cittadino straniero il ricongiungimento per "coesione familiare" con la coniuge, pur non disponendo nè l´una nè il coniuge di quel "reddito minimo annuo derivante da fonti lecite" di cui al predetto art. 29, c. 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 286/1998.
La vicenda, raccontata dal quotidiano "La Gazzetta di Modena" alcune ore fa, ha avuto per protagonista una ventiduenne albanese, recentemente sposatasi con un connazionale, giunto in Italia per un periodo limitato, come consentito dalla legge.
Proposta dalla coppia domanda di ricongiungimento per coesione familiare, la stessa è stata respinta dalla Questura, data l´insussistenza del requisito reddituale di cui all´art. 29, c. 2, lettera b).
La coppia ha quindi proposto ricorso al Tribunale, che lo ha accolto, dopo avere accertato che la famiglia del richiedente privo di entrate disponeva di un reddito.
La soluzione ruota attorno all´interpretazione della cennata disposizione, ed in particolare del periodo «anche il reddito annuo complessivo dei familiari». La locuzione "anche", a parere del Tribunale modenese, non deve infatti intendersi come cumulativa ma come alternativa rispetto al possesso "autonomo" di un reddito da parte del richiedente.
Ma facciamo un passo indietro.
Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), dispone all´art. 28 ("Diritto all´unità familiare") che "Il diritto a mantenere o a riacquistare l´unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari".
L´art. 29 stabilisce poi che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità, tra l´altro, di un "reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà dell´importo dell´assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell´importo annuo dell´assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".
Proprio il periodo conclusivo è stato quello valorizzato dal giudice modenese, per il quale ai fini della determinazione del quantum reddituale si può prescindere dal possesso da parte del richiedente di un reddito minimo annuo nella misura stabilita, se quel reddito sia anche interamente integrato dai familiari che con esso convivano.
Si tratta di una sentenza che, se condivisa da altre Corti, potrebbe consentire il ricongiungimento di migliaia di famiglie. Fin qui, l´orientamento è stato divergente. La Cassazione ha, tra l´altro, chiarito che ciò che conta ai fini della coesione non è il reddito prodotto precedentemente, bensì la dimostrazione da parte dello straniero della possibilità di produrre, su base annua, attraverso il proprio lavoro, il reddito necessario (Sentenza 8 aprile 2004, n. 6938).