Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 05 Giugno 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Richiesta di risarcimento danni non patrimoniali, SC: sì mediante class action, ma con alcuni limiti

Gli utenti che hanno subito danni non patrimoniali per inadempimento di una società di trasporto ferroviario possono scegliere se agire contro quest'ultima individualmente o collettivamente mediante azione di classe (class action). In tale ultimo caso, questo tipo di azione è compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali purché tali danni:

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione, con sentenza n. 14886 del 31 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Le associazioni dei consumatori hanno proposto un'azione di classe ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. del codice del consumo) nei confronti di una società di trasporto ferroviario, a seguito dei gravi disagi sofferti dagli utenti del servizio gestito dalla predetta società convenuta. In primo grado, la richiesta delle proponenti associazioni è stata rigettata e pertanto queste ultime hanno agito in appello. La Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società di trasporto ferroviario a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli indennizzi già erogati, la somma di 100,00 euro ciascuno in favore dei soggetti per conto dei quali le associazioni originarie attrici hanno agito.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità esaminano la questione dei danni non patrimoniali. Essi ribadiscono che questo tipo di danni:

A tale ultimo proposito, la Corte di cassazione richiama l'orientamento pacifico della giurisprudenza (Cass. S.U., n. 26972/2008), secondo cui la risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali è possibile quando ricorrono tre condizioni, ossia:

Qualora sussistano le tre condizioni su enunciate, potranno essere risarcibili anche i danni non patrimoniali conseguenti all'inadempimento (Cass. S.U., n. 26972/2008). In questi casi, ad avviso della Suprema Corte, sarà il giudice di merito ad avere «il compito di descrivere con precisione le forme e i modi attraverso i quali i pregiudizi non patrimoniali specificamente e analiticamente individuati abbiano effettivamente superato quella soglia di sufficiente gravità [...], spiegando in che modo i danni lamentati, necessariamente legati da un controllabile nesso di causalità materiale e giuridica all'inadempimento contestato, abbiano rappresentato l'esito di un'offesa effettivamente seria e grave dell'interesse protetto sul piano costituzionale, senza tradursi in meri (benché odiosi o sgradevoli) disagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita» (Cass., n. 3720/2019; n. 10596/2018). 

Chiarito questo, i Giudici di legittimità passano a considerare la compatibilità della richiesta di risarcimento di tale tipo di danni con l'azione di classe. A loro parere quest'azione è compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali purché questi abbiano dei tratti comuni a tutti i membri della classe e abbiano ad oggetto lesioni serie e gravi, rilevanti sul piano costituzionale, non confondibili con meri disagi, fastidi, disappunti o ansie. 

Orbene, tornando al caso di specie, la Corte d'appello ha omesso questa indagine e pare abbia dato rilievo solo ai ritardi ferroviari prolungati, alle cancellazioni di corse, alle modifiche di itinerari e alle condizioni di sovraffollamento dei convogli che hanno generato, seppure in modo asseritamente uniforme e generalizzato, ansia e meri disagi precludenti la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. Secondo la Corte di cassazione, inoltre, «l'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe promossa ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 - oltre all'allegazione e alla prova concreta del ricorso degli ordinari requisiti su richiamati - richiede altresì la specifica allegazione e la prova dei concreti pregiudizi lamentati, con tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, ma accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l'apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata». Un accertamento, questo, che, nella fattispecie in esame, non è stato effettuato.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della società di trasporto ferroviario, rinviando alla Corte d'appello, in diversa composizione, cui rimettere la rinnovazione del giudizio di secondo grado nel rispetto di quanto su esposto in punto di accertamento. 

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