Inquadramento normativo: art. 492 bis c.p.c, artt. 155 ter e seguenti disp. Att. c.p.c..
Di cosa si tratta: è uno strumento a tutela del creditore, che gli consente di effettuare una indagine patrimoniale sui beni e crediti del proprio debitore al fine di porre in essere una fruttuosa azione esecutiva. In particolare, a seguito di una istanza rivolta al Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il Presidente autorizza l'ufficiale giudiziario o il creditore procedente ad avviare la ricerca telematica dei beni da pignorare del debitore.
Focus: ad oggi, solo il creditore può procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare. Difatti, il Ministero della Giustizia non ha ancora pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici l'elenco delle Banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492-bis del codice; pertanto, si fa riferimento all'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. ove dispone che sino a quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non saranno funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.
Quali banche date possono essere consultate: il creditore può ottenere le informazioni a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali.
Come procedere: la procedura che consente al creditore di ottenere le informazioni relative ai beni da pignorare, consta di due fasi. In via preliminare è necessario presentare una istanza al Presidente del Tribunale per ottenere l'autorizzazione ad avviare la ricerca telematica; successivamente, è necessario inoltrare una richiesta di accesso alle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate ed Inps).
PRIMA FASE: ISTANZA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Quando procedere: non è possibile presentare l'istanza prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 (10 giorni dalla notifica del precetto) né se sono trascorsi 90 giorni dalla notifica del precetto. Se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. A differenza del passato, quindi, non è più necessario per il creditore avere precedentemente esperito un pignoramento dall'esito "insufficiente".
Competenza: la competenza a promuovere l'istanza si radica presso il luogo di residenza domicilio, dimora o sede del debitore.
Contenuto dell'atto: l'istanza deve contenere, oltre alle generalità complete delle parti, l'indirizzo di posta elettronica – sia ordinaria che certificata – del difensore e il suo il numero di fax, l'indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, la data di notifica dell'atto di precetto e la richiesta ad essere autorizzato ad ottenere le informazioni contenute nell'anagrafe tributaria ed, in particolare nell'archivio dei rapporti finanziari, nelle banche dati previdenziali, dai gestori di dette banche dati (cfr. contenuto del modello in allegato).
All'istanza vanno allegati:
- la procura alle liti per il difensore (la stessa può essere omessa, se già posta in calce o a margine del titolo esecutivo o dell'atto di precetto allegati);
- copia del titolo esecutivo con attestazione di conformità all'originale;
- copia dell'atto di precetto con attestazione di conformità all'originale.
Iscrizione a ruolo: l'istanza va iscritta a ruolo ed è soggetta al contributo unificato di Euro 43,00 (salvi i casi di esenzione), ma non al pagamento della marca da bollo per le spese forfettizzate di Euro 27,00.
Con decorrenza 31 marzo 2015, l'iscrizione a ruolo e il deposito degli atti dovrà eseguirsi esclusivamente con modalità telematica.
Si precisa che, ai fini dell'iscrizione telematica, il registro da indicare è quello della volontaria giurisdizione, mentre per l'atto introduttivo va indicata la voce ricorso; l'oggetto è "401003 – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis".
Autorizzazione presidenziale: il provvedimento reso dal Giudice delegato sarà comunicato via PEC a cura della Cancelleria e potrà essere tratto in copia conforme direttamente dall'avvocato per l'avvio della ricerca presso gli Uffici interessati.
Ottenuta l'autorizzazione, il creditore potrà effettuare la ricerca telematica dei beni e crediti del debitore mediante richiesta diretta delle informazioni, da rivolgere ai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali.
SECONDA FASE: ISTANZA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Contenuto dell'istanza: le istanze – da inviarsi ai vari gestori tramite raccomandata A/R, pec o mediante consegna manuale all'ufficio protocollo – devono contenere i dati del creditore e del suo difensore, nonché di quelli del debitore (cfr. modello fac simile in allegato).
Devono essere allegati i seguenti documenti: copia dell'istanza presentata in Tribunale per ottenere l'autorizzazione; l'autorizzazione del Tribunale in originale o copia conforme; procura alle liti rilasciata dal creditore al proprio difensore (sempre se la stessa non risulti già apposta in altro documento allegato).
Focus: qualora l'autorizzazione del Tribunale sia presentata in copia conforme, l'avvocato del creditore deve attestarne la conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012, secondo le modalità operative del Cad, con firma digitale e estensione del file in "p7m".
Costi: a differenza di quanto avverrà quando la ricerca telematica sarà effettuata direttamente dall'ufficiale giudiziale (per lo stesso, infatti, l'accesso alle banche dati è gratuito), nel caso in cui sia il creditore ad effettuare l'istanza di accesso sono dovuti dei costi ai gestori, variabili in base al numero di pagine inviate (ad esempio, per l'Agenzia delle Entrate, il pagamento dei tributi speciali è dovuto in base alle tariffe di cui alla tabella A del D.P.R. 648/72; l'accesso all'Inps invece è gratuito).
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali è prevista esclusivamente nei casi di recupero di crediti professionali maturati in qualità di difensore d'ufficio e nei casi di gratuità delle controversie di lavoro.