Con il DPCM 9 marzo 2020 sono state introdotte delle disposizioni che vietano, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; il DPCM 22 marzo 2020 ha ulteriormente specificato che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Tali disposizioni hanno subito sollevato numerosi interrogativi e perplessità in molte le famiglie, al fine di capire come gestire le uscite dei minori e, soprattutto, nel caso di genitori divorziati, come esercitare il diritto di frequentazione dei bambini con il genitore non collocatario.
In relazione alla possibilità di uscire con i propri bambini per prendere per accompagnarli dai nonni (che, magari, dovranno occuparsi dei nipoti durante l'orario lavorativo dei genitori), il Governo ha precisato che solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore, è possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro.
Difatti, è fortemente sconsigliato portare i bambini dai nonni, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone; sarebbe preferibile, quindi, se i figli rimanessero a casa con uno dei due genitori, che ben potrebbero usufruire di modalità di lavoro agile o di congedi. Qualora ciò non fosse possibile, sarà possibile accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno.
In merito alla possibilità di uscire di casa con i propri figli, il Viminale, con circolare del 31 marzo 2020, ha specificato chela possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare, purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute (ovvero è possibile, per un solo genitore, andare a fare la spesa con il proprio figlio, sempre evitando gli assembramenti e rispettando la distanza minima di sicurezza); non è consentito, in ogni caso, svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
Alla luce delle restrizioni alla circolazione delle persone previste nei vari decreti, molti genitori separati o divorziati si sono chiesti se gli spostamenti quotidiani effettuati nell'esercizio del diritto di visita, per prendere e riportare i figli, potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti.
Il Governo ha chiarito che il genitore separato/divorziato può spostarsi per andare a trovare i figli minorenni, precisando - sul proprio sito istituzionale – che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
La giurisprudenza di merito, invece, ha assunto posizioni diversificate sul punto.
Il Tribunale di Milano ha censurato il comportamento di una madre che si opponeva agli incontri tra padre e figlio e, con provvedimento inaudita altera parte, ha prescritto ai genitori di attenersi alle previsioni del verbale di separazione consensuale: in motivazione il giudice, ricollegandosi anche alle FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo, ha precisato che l'allora applicabile DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non precludeva l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali poteva giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.
Il Tribunale di Bari, invece, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha accolto l'istanza di una madre con la quale chiedeva la sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio minore, collocato presso la madre in un diverso comune da quello di residenza dell'ex marito.
Secondo il giudicante, alla luce dei diversi D.P.C.M., gli incontri dei minori con un genitore dimorante in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza richieste in questo particolare momento storico, posto che non è verificabile se, nel corso del rientro del minore presso il genitore collocatario, il figlio possa essere esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l'abitazione del genitore collocatario.
Il Tribunale di Bari ha, quindi, dichiaratamente subordinato il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi alla tutela della salute pubblica, ragion per cui le limitazioni alla circolazione delle persone – legalmente stabilite per motivi sanitari, ex artt. 16 e 32 della Costituzione –prevalgono, posto che lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori.
Pertanto, interrotte le visite paterne, il diritto di visita paterno potrebbe essere esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, secondo il medesimo calendario disposto nell'ordinanza presidenziale.