Il tema ha formato oggetto di indagine da parte della Cassazione Penale che, con Sentenza n. 18780/16, ha affermato per l´appunto che la responsabilità penale di ciascuno dei membri di una equipe medica per un fatto lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell´accertamento di un errore diagnostico attribuibile all´intero gruppo, ma deve essere verificato sulla base dell´opera prestata singolarmente da ciascuno di essi, parametrandola a quella degli altri nell´ambito delle competenze di ciascuno.
Riportiamo quanto letteralmente stabilito dalla Corte: "La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell´accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri (Sez. 4, 9.4.2009, n. 19755). Nell´ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all´osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l´attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l´ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio".
In tema di responsabilità medica, ha poi affermato la Corte definendo il giudizio, , la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall´art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge. 8 novembre 2012, n. 189, sicuramente opera per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia (Sez. 4, 8.7.2014, n. 7346;20.3.2015, n. 16944; 27.4.2015, n. 26996): la Corte territoriale ne ha escluso la possibilità di applicazione ritenendo però, con motivazione corretta ed immune da vizi, che nel caso che ci occupa si è in presenza di una colpa non configurabile in termini di lieve entità, essendosi manifestato una macroscopico scostamento del comportamento tenuto rispetto a quello doverosamente esigibile dal medico specialista. Non si trattava di una manovra che implicasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà, era sicuramente delicata ma rientrava nelle normali competenze del medico ginecologo, e dunque non può dirsi lieve la colpa della imputata che non è stata in grado di compierla ed anzi l´ha attuata in maniera così macroscopicamente incongrua da provocare al minore le gravissime lesioni per cui è processo".
Riportiamo quanto letteralmente stabilito dalla Corte: "La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell´accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri (Sez. 4, 9.4.2009, n. 19755). Nell´ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all´osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l´attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l´ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio".
In tema di responsabilità medica, ha poi affermato la Corte definendo il giudizio, , la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall´art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge. 8 novembre 2012, n. 189, sicuramente opera per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia (Sez. 4, 8.7.2014, n. 7346;20.3.2015, n. 16944; 27.4.2015, n. 26996): la Corte territoriale ne ha escluso la possibilità di applicazione ritenendo però, con motivazione corretta ed immune da vizi, che nel caso che ci occupa si è in presenza di una colpa non configurabile in termini di lieve entità, essendosi manifestato una macroscopico scostamento del comportamento tenuto rispetto a quello doverosamente esigibile dal medico specialista. Non si trattava di una manovra che implicasse la soluzione di problemi di particolare difficoltà, era sicuramente delicata ma rientrava nelle normali competenze del medico ginecologo, e dunque non può dirsi lieve la colpa della imputata che non è stata in grado di compierla ed anzi l´ha attuata in maniera così macroscopicamente incongrua da provocare al minore le gravissime lesioni per cui è processo".
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