Di Rosalia Ruggieri su Martedì, 28 Gennaio 2025
Categoria: Medici e Sanitari

Responsabilità medica, Cassazione: “L’inadempimento durante il primo ricovero non si estende al secondo ricovero”

Con l'ordinanza n. 24656/2024, la I sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di responsabilità medica, ha escluso che l'accertato inadempimento di una struttura sanitaria per le prestazioni rese nel corso di un ricovero potesse estendersi anche alle prestazioni rese in un altro ricovero, verificatosi a distanza di un mese.

Si è difatti ribadito il principio per cui "se l'attore lamenta responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione assunta di effettuare un intervento chirurgico, questa domanda è implicitamente estesa a tutto ciò che in quell'intervento, ossia nella prestazione assunta, è ricompreso (il trattamento post- operatorio, quello preparatorio, gli esami strumentali ecc.); se il paziente stipula con la struttura un contratto diverso, cambia il fatto, ossia cambia l'insieme delle prestazioni cui la struttura si obbliga".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio da un giudizio di responsabilità avverso una struttura sanitaria ove una donna era stata ricoverata per l'esecuzione di un intervento di protesi all'anca a novembre 2010.

Secondo la difesa dell'attrice, nel corso di quel ricovero, la donna aveva contratto una infezione, tale da doversi recare, nel dicembre 2010, nuovamente presso il nosocomio ove venivano praticate ulteriori cure al fine di ridurre l'infezione. 

 Nel corso del giudizio di primo grado, il CTU nominato escludeva la responsabilità dei sanitari in relazione al primo ricovero di novembre 2010, durante il quale veniva effettuato l'intervento, ma la riteneva sussistente per quanto avvenuto nel corso del secondo ricovero di dicembre 2010, allorquando si tentava di trattare la ferita e di ridurre l'infezione.

Preso atto di tale valutazione tecnica, il Tribunale di Firenze condannava l'azienda sanitaria a risarcire i danni alla paziente.

La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Firenze, sul presupposto che la responsabilità della struttura sanitaria fosse stata affermata in relazione a fatti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo: mentre l'attrice aveva eccepito la responsabilità della struttura solo in relazione al primo ricovero di novembre 2010, rispetto al quale il c.t.u. aveva escluso colpa dei sanitari, il Tribunale aveva ritenuto sussistente siffatta responsabilità in relazione al secondo ricovero del dicembre 2010, in relazione al quale però non vi era domanda.

Ricorrendo in Cassazione, la paziente eccepiva la violazione dell'articolo 1362 del codice civile, in quanto la domanda andava interpretata complessivamente, ed era da intendersi nel senso che essa comprendeva tutta l'attività compiuta dall'ospedale sia in occasione del primo ricovero che durante il secondo.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dalla ricorrente.

 La Corte ricorda che ai fini della identificazione della domanda, il fatto rilevante lo si identifica in base a criteri giuridici e, in particolare, in base al titolo.

In particolare, quando si stipula un contratto con una struttura ospedaliera, che si impegna ad effettuare una prestazione chirurgica, tutto ciò che è relativo, strumentale, accessorio a quella prestazione rientra nel medesimo "fatto", ossia fonda il contenuto della obbligazione assunta, sicché l'inadempimento di prestazioni accessorie non costituisce "fatto" diverso dall'inadempimento delle prestazioni principali se il paziente si duole della cattiva esecuzione dell'intervento. In tal senso, se l'attore lamenta responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione assunta di effettuare un intervento chirurgico, questa domanda è implicitamente estesa a tutto ciò che in quell'intervento, ossia nella prestazione assunta, è ricompreso (il trattamento post- operatorio, quello preparatorio, gli esami strumentali ecc.); se il paziente stipula con la struttura un contratto diverso, cambia il fatto, ossia cambia l'insieme delle prestazioni cui la struttura si obbliga.

Ne deriva che, agire in base al primo contratto, non è la stessa cosa che agire in base al secondo; far valere l'inadempimento del primo contratto, non è far valere l'inadempimento del secondo quest'ultimo non è implicito nel primo.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come, nell'atto di citazione, l'attrice si era limitata a far valere la responsabilità della struttura sanitaria in relazione soltanto al primo ricovero (avvenuto a novembre del 2010, quando era stato effettuato l'intervento chirurgico) e non anche in relazione al secondo che era, invece, finalizzato a rimediare alla infezione.

Alla luce della sopra delineata nozione di fatto, la sentenza in commento esclude che il secondo intervento possa ritenersi implicito nel primo.

In particolare, vi era stato un primo contratto, con il quale la struttura si era obbligata all'intervento chirurgico ed alle prestazioni connesse, ed un secondo contratto, ad un mese di distanza, avente ad oggetto una prestazione diversa, in quanto la struttura aveva assunto l'obbligazione di rimediare alla infezione: non potrebbe aversi, quindi, identità di domande, né potrebbe dirsi che l'una è implicita nell'altra, facendo le stesse valere due inadempimenti diversi, in quanto relativi a prestazioni oggetto di diversi contratti.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Messaggi correlati