Di Rosalia Ruggieri su Lunedì, 26 Luglio 2021
Categoria: Il meglio della Giurisprudenza 2021

Responsabilità genitoriale: decadenza per la mamma che non cura gli obblighi scolastici del figlio

Con la sentenza n. 20246 depositata lo scorso 15 luglio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di una mamma che non curava l'adempimento degli obblighi scolastici del figlio, ostacolando ogni percorso psico-pedagogico funzionale al superamento delle condotte inappropriate del minore.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso proposto dalla Procura della Repubblica affinché fosse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di una mamma.

L'istanza traeva origine dal comportamento di quest'ultima: la donna, affetta da psicosi con ritardo mentale, si era mostrata incapace di impartire una educazione, soprattutto scolastica al minore, che stava attraversando un periodo difficile caratterizzato da scarsa frequentazione scolastica, comportamenti inappropriati ed oppositivi e incapacità di adattamento alle regole. Nonostante il trasferimento del minore presso l'abitazione della nonna materna, unitamente alla madre, quest'ultima aveva continuato a non assumere i farmaci necessari per le patologie di cui soffriva e non era in grado di contrastare i comportamenti disfunzionali del figlio, che presentava una disabilità intellettiva di grado lieve, disturbo dell'attenzione, disagio emozionale reattivo ad importanti problematiche pedagogiche ed affettivo relazionale nel contesto familiare. 

Alla luce di tanto, il Tribunale dei minori di Bari dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sul figlio ex art. 330 c.c. e il minore veniva collocato presso una comunità educativa con l'aiuto della forza pubblica.

La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari.

Avverso la decisione, proponeva ricorso per Cassazione la mamma del bambino, deducendo la violazione di norme di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di Appello adottato il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale in mancanza dei presupposti di legge richiesti per la sua adozione.

In particolare, la donna si lamentava per la mancanza di aiuto da parte delle istituzioni competenti, dolendosi altresì della circostanza per cui i giudici avevano fondato la decisione esclusivamente in relazione al suo stato di salute, senza che si fosse valutato se fosse stata supportata ed aiutata adeguatamente dai Servizi sociali.

La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente.

La Corte ricorda che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. 

La sentenza in commento evidenzia, con specifico riferimento al caso di specie, come la ricorrente miri a sollecitare una diversa valutazione dei fatti accertati, criticando la valutazione compiuta dalla Corte di appello, senza indicare alcun fatto specifico di cui sia stato omesso l'esame.

Gli Ermellini sottolineano come la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato circa le ragioni della decadenza, evidenziando che la madre, portatrice di problemi mentali per i quali avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti presso il CSM, non solo non aveva regolarmente praticato le cure prescrittale, ma aveva anche tenuto condotte del tutto inadempienti agli obblighi genitoriali, non curando l'adempimento degli obblighi scolastici del minore, ostacolando tale inserimento e vanificando – nonostante i numerosi tentativi di aiuto e di assistenza avviati nei suoi confronti e non andati a buon fine per il suo comportamento oppositivo – ogni altro percorso psico-pedagogico funzionale al superamento delle condotte inappropriate del minore.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso. 

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