"Il Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato ha respinto, con decreto monocratico, la richiesta del Comitato per il NO di sospendere lo svolgimento del referendum costituzionale fissato per il 4 dicembre prossimo.
Il Presidente ha rinviato le parti alla camera di consiglio del 1° dicembre 2016 per l´esame, in forma collegiale e alla presenza delle controparti, della richiesta cautelare presentata dal Comitato".
Lo si apprende da un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Stato.
Il ricorso, rubricato al n. registro generale 8454 del 2016, è proposto da alcuni elettori contro
il Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell´Interno ed il Ministero della Giustizia.
Con il ricorso, i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione II-bis n. 10445/2016, resa tra le parti, concernente indizione referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del cnel e la revisione del titolo v della parte ii della costituzione".
Con l´ordinanza, visibile in allegato, il Consiglio di Stato ha deciso il rinvio all´1 dicembre "Considerato che le questioni giuridiche definite dalla sentenza di primo grado e nuovamente poste in discussione dai mezzi di impugnazione proposti dagli appellanti risultano connotate da rilevante complessità", e che, in particolare, "nella controversia all´esame si tratta in primo luogo di definire la natura formale dell´Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Suprema Corte e delle ordinanze da tale Organo adottate, risultando tale definizione pregiudiziale ai fini di indagare in concreto la latitudine dei diversi poteri che l´Ordinamento affida alle Istituzioni coinvolte nella fase del procedimento referendario che a dette ordinanze fa seguito".
Il Consiglio di Stato ha però respinto, con l´Ordinanza in commento, la richiesta misura di sospensione, con decreto presidenziale monocratico, della Sentenza appellata, e ciò con una motivazione, adesso riportata, che, salvo colpi di scena, sembra rendere improbabile che i giudici si determinino per l´accoglimento dell´appello: "Considerato che in relazione alla prima delle questioni ora evocate le conclusioni cui pervengono gli appellanti sembrano, per quanto è dato percepire in questa fase monocratica, contrastanti rispetto alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, come puntualmente richiamata dal TAR, nonché, sia pure in diverso inquadramento, con gli insegnamenti costantemente impartiti dalla Corte Costituzionale".
In ogni caso, sotto un profilo teorico, tutto potrebbe ancora accadere, considerato da un lato la complessità della questione, riconosciuta dalla stessa Sezione, e dall´altro quanto disposto nella parte conclusiva dell´Ordinanza: "(...) nel caso in esame, essendo i comizi convocati per il giorno 4 dicembre 2016, i valori per la cui tutela dichiarano di agire gli appellanti - compendiabili in estrema sintesi in quelli connessi alla libera e consapevole espressione del voto referendario da parte dei cittadini - non rischiano di subire un danno di irreparabile gravità tale da non consentire la trattazione dell´istanza cautelare in forma collegiale e con compiutezza del contraddittorio nella camera di consiglio del 1 dicembre 2016".
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