Di Paola Moscuzza su Sabato, 24 Giugno 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Rapporti di vicinato, norme su distanze si applicano anche a forni e barbecue? La soluzione della Cassazione.

 

Costruire all´interno della propria abitazione non è attività senza limiti.
Chiunque si accinga a fabbricare un forno o un camino, al confine col vicino, deve necessariamente osservare le distanze stabilite dai regolamenti, e in mancanza di queste, delle distanze che preservino i fondi dei vicini da ogni danno.
 
Così si è espressa la Cassazione, II sezione Civile, con sentenza n. 15246/17 depositata il 20 Giugno.
 
Il proprietario di un appartamento al primo piano di uno stabile, conveniva in giudizio il proprietario del pian terreno, chiedendo di rimuovere il barbecue che questo aveva costruito in violazione delle distanze legali.
 
In primo grado, il Tribunale di Como accoglieva detta domanda, condannando il convenuto ad astenersi dall´utilizzo del barbecue, dato il fastidio subito dall´ attore dalle immissioni di fumo e odori. A fondamento di tale divieto, la mancanza del rispetto delle distanze. Il comignolo del barbecue, si trovava infatti, a meno di un metro dalle finestre dell´attore, quando la distanza da rispettare non poteva essere al di sotto di 5 o 6 metri (come successivamente chiariva la Cassazione).
 
Perdente anche presso la Corte d´Appello di Milano, il convenuto adiva la Cassazione, eccependo la mancanza di un accertamento effettivo della nocività del manufatto.
 
La Corte, dopo aver sottolineato la nota pericolosità del carbone a legna, che se bruciato sviluppa una sostanza cancerogena, richiamava l´articolo 890 del codice civile.
 
Ai sensi di questa norma, "chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza".
 
Laddove vi sia un regolamento edilizio comunale, che stabilisca le distanze tra i fondi, non è necessario procedere ad un accertamento concreto della pericolosità e nocività delle costruzioni oggetto di contrasto.
 
La presunzione di cui trattasi, non ammettendo prova contraria, si ritiene essere assoluta, e ciò qualora appunto, sia previsto il regolamento edilizio. Laddove invece, tale regolamento non ci sia, la presunzione si ritiene relativa, ammettendo cioè la prova, da parte del soggetto che abbia interesse a mantenere la costruzione, che la pericolosità che si paventa, può essere elusa.
 
Trattandosi di una presunzione di pericolo e non di danno, ciò che deve essere accertato nel concreto, non è il danno posto in essere, quanto piuttosto la pericolosità in concreto che il forno, anche se non attivo, rechi al vicino. Ciò che rileva è quindi, la potenzialità nociva o molesta dell´esalazione proveniente dal forno, non il danno effettivo che questa arrecherebbe essendo in funzione. Per questo motivo, l´accertamento della pericolosità dell´apparecchio anche non attivo, è attività sufficiente.
 
Confermando la condanna già inflitta in primo e secondo grado, la Corte Suprema, rigettava il ricorso.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza, presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.
 
 
 
 
 
 
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