Di Paola Moscuzza su Martedì, 25 Aprile 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Rapporti di vicinato : cosa distingue la "luce" dalla "veduta"?

 

Chi non ha mai subito gli sguardi indiscreti del vicino di casa, che sporgendosi da un´apertura, ha potuto osservare se si era intenti a svolgere un´attività piuttosto che un´altra?
Ebbene, affinchè tale comportamento possa essere impedito, è necessario che l´apertura sia qualificabile come "veduta" tale per cui chi si sporge lo faccia in modo naturale e comodo, e non invece assumendo una posizione inusuale.
La Corte di Appello di Venezia rigettava la domanda di una donna che agiva al fine di potere utilizzare le due aperture che la controparte aveva chiuso, esercitando il diritto di chiudere le luci ex articolo 904 c.c.
All´esame del CTU, le due aperture risultavano avere le caratteristiche della "luce irregolare" consentendo così semplicemente il passaggio della luce e dell´aria (inspectio), e non invece della "veduta", che consente di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente e lateralmente (prospectio).
Adendo la Cassazione, la ricorrente lamentava che il giudice non aveva tenuto conto delle affermazioni dei testimoni, secondo cui dalle finestre la vicina poteva affacciarsi, senza l´aiuto di alcun supporto né con troppi sforzi, e guardare in tutte le direzioni. Faceva inoltre presente un approfondimento o meglio un chiarimento circa il concetto di "prospicere in alienum" che si configura non solo quando la persona si affaccia con tutto il busto dalla finestra, ma anche solo affacciandosi e guardando lateralmente, essendo perciò sufficiente sporgere solo il viso. Per di più lamentava l´aver tralasciato da parte della Corte, che la finestra più grande consentiva di affacciarsi anche col busto. La Cassazione faceva cadere ambedue i motivi e infatti stabiliva che entrambe le finestre impedivano una comoda veduta, affermando ciò sulla base delle operazioni che hanno consentito di valutare le dimensioni delle stesse e conseguentemente di affermare che a considerare altezza e corporatura media di un uomo, l´atto di sporgersi gli sarebbe risultato parecchio scomodo, dovendosi servire di strumenti appositi e assumere posture complicate e pericolose. Considerate la posizione e le misure delle aperture, di cui addirittura una consentiva appena di introdurvi il capo, è ovvio che anche un uomo di bassa statura avrebbe dovuto assumere una postura disagevole.
Con sentenza n. 9994 del 20 Aprile 2017, la Suprema Corte confermava la decisione presa in secondo grado, che non risultava quindi viziata e che aveva disposto correttamente dell´art 900 del Codice Civile, che facendo una chiara distinzione tra luce e veduta, è stato applicato al caso di specie in modo perfettamente corretto e calzante.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza, presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015
 
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