Tra le misure messe in atto dal Governo per fronteggiare la grave emergenza sanitaria vi sono anche talune disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
Il decreto-legge del 9 marzo 2020, n. 14 prevede, infatti, delle misure straordinarie per l'assunzione di medici specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario: ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto, fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.
A fronte della possibilità di conferire incarichi a medici in pensione ci si è chiesti quali ripercussioni potessero avere tali incarichi per quel personale sanitario in pensione con quota 100.
È bene ricordare, infatti, che la pensione Quota 100 – introdotta con l'articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019 – non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Ne deriva, come puntualmente chiarito dall'Inps con circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, che i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.
Applicando tale regola anche al personale medico e infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 14/2020 per fare fronte all'emergenza COVID-19, si avrebbe il paradossale risultato che tali sanitari in pensione – in virtù del ricollocamento a lavoro per far fronte all'emergenza Coronavirus – vedrebbero sospesa la loro pensione.
Per evitare siffatta conseguenza, il decreto legge 14/2020 ha previsto che per gli incarichi conferiti al personale in pensione non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico quota 100.
Con circolare n. 41/2020, l'Inps ha fornito le prime indicazioni operative in merito all' inapplicabilità delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo, fornendo altresì dettagli sulla corretta gestione dell'iter istruttorio nei confronti del personale medico ed infermieristico, titolare di un trattamento pensionistico c.d. quota 100.
L'Istituto ha precisato l'ambito di applicazione della disposizione normativa, specificando che l'incumulabilità è prevista per il solo reddito da lavoro autonomo riferito in via esclusiva all'attività lavorativa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque deve essere svolta entro il termine dello stato di emergenza.
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti dal d.l. n. 14 del 2020, gli interessati dovranno comunicare alle Strutture Inps, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l'attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo "AP139" compilando la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l'indicazione "Emergenza COVID-19" nel campo relativo all'attività lavorativa, avendo cura di allegare la documentazione attestante il conferimento dell'incarico.